Superbollo Auto 2017: calcolo sanzioni e interessi. Riforma Madia: Addio al Pra

Redazione 10/02/17
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Bollo auto e Riforma Madia. Tra le tante novità previste per i decreti attuativi, vi è anche la cancellazione del Pra (Pubblico registro automobilistico). Entro la fine di febbraio, infatti, tutte le competenze dell’ente tenuto alla conservazione e gestione dei pubblici registri saranno trasferite alla Motorizzazione, sotto il diretto controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Chi sarà competente a gestire il pagamento del bollo auto?

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Addio Pra: benvenuta Agenzia per il Trasporto Stradale

Al fine della riduzione dei costi relativi alla gestione dei dati sulla proprietà e la circolazione degli autoveicoli, quindi, il decreto attuativo prevede la riorganizzazione complessiva dei registri sui beni mobili, quali auto e moto. Ci sarà solo una modalità di archiviazione, che permetta il rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Anche l’Aci perderà alcune competenze, essendone già prevista la riorganizzazione complessiva: infatti, il registro delle auto sarà affidato sempre al Ministero dei Trasporti. In programma anche la costituzione dell’Agenzia per il Trasporto stradale, con sede a Roma, che possa occuparsi dei rapporti con cittadini e imprese relativi a trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, ipoteche, patenti, abilitazioni. Non solo: riscossione delle imposte, sicurezza stradale, omologazioni, conducenti, infomobilità e documentazione varia.

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Insidie stradali e responsabilità della P.A. e di altri soggetti

L’opera, con Formulario e Casistica giurisprudenziale, affronta la tematica riguardante le insidie e trabocchetti nella circolazione stradale individuando gli aspetti fondamentali per il riconoscimento della responsabilità sia della Pubblica Amministrazione sia di altri Enti o privati incaricati mediante appalti alla manutenzione delle strade.Il testo è strutturato in modo operativo per rispondere alle esigenze dei vari utenti o operatori del diritto che cercano una risposta chiara e completa per le problematiche attinenti l’individuazione dei presupposti giuridici della richiesta del danno a seguito di incidente per una cattiva manutenzione del fondo stradale.Completa il commento un pratico Formulario, anche su Cd-Rom compilabile e stampabile, e una raccolta di casistica Giurisprudenziale sulle tematiche trattate.

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Pubblico Registro Automobilistico e motorizzazione: riordino delle competenze

Di competenza Aci continuerà ad essere il bollo auto. E’ appena scaduto il termine per il pagamento della tassa su auto e moto senza subire sanzioni e interessi di mora. Generalmente, infatti, il pagamento della tassa automobilistica va effettuato dal proprietario del veicolo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Ravvedimento operoso: cosa fare se il bollo auto è scaduto, non pagato o pagato in ritardo?

E’ possibile rimediare alla violazione di mancato o ritardato pagamento bollo auto 2017, ricorrendo al cd. ravvedimento operoso.

In caso di ritardo nel pagamento del bollo auto o moto, maturano sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, prima di un anno dalla scadenza, non si riceverà nessun avviso da parte della Regione di residenza. A quel punto, infatti, la stessa invierà un avviso bonario, che renda noto al contribuente che, nel caso in cui non provveda al saldo, la sanzione sarà aumentata del 30% del tributo non pagato o pagato in ritardo, oltre agli interessi di mora.

Se anche dopo l’avviso il pagamento non è perfezionato, il bollo auto scaduto viene iscritto a ruolo e viene emessa la relativa cartella di pagamento Equitalia o di altro agente della riscossione.

Sanzioni e interessi di mora: a quanto ammontano?

  • Se pagato entro 14 giorni dalla data di scadenza: sanzione ridotta pari allo 0,1% dell’importo del bollo dovuto per ogni giorno di ritardo.
  • Se pagato dal 15° al 30° giorno rispetto al termine previsto: la sanzione ridotta pari a 1,50% dell’importo del tributo non pagato, oltre agli interessi di mora pari allo 0,2% da calcolare per ogni giorno di ritardo;
  • Se pagato dal 31° giorno al 90° giorno: sanzione ridotta pari a 1,67%, oltre agli interessi di mora;
  • Se pagato dal 91° giorno ma entro 1 anno dalla data di scadenza originaria: si ha diritto a fruire della sanzione ridotta pari a 3,75%, oltre agli interessi di mora.

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