Tutte le definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, sono contenute all’art. 151, in particolare, si vuole porre l’attenzione alle seguenti lettere:
- proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
- proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
- proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
- proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
- indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
- segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
- dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
- luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
- luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di forte nevicata in atto;
- luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione.
Il successivo art. 152 prevede la segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli, esso detta che i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
In caso di violazione lo stesso prevede che chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169, a norma dell’art. 126bis, è prevista la decurtazione di punti 01.
L’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, è ascritto all’art. 153, il quale prevede che da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
Il comma 3 prevede che i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
Lo stesso istituto legislativo, prevede delle sanzioni che sono ascritte ai commi:
- Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338, a norma dell’art. 126bis, è prevista la decurtazione di punti 03.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169, a norma dell’art. 126bis, è prevista la decurtazione di punti 01.
Infine, non perché è meno importante , ma solamente per ordine cronologico, l’art. 154, disciplina il “Cambiamento di direzione o di corsia”.
Nell’articolo di legge che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
- a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
- b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Le segnalazioni delle manovre devono esser effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
Nell’articolo si legge che è vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
Il dettato di cui al comma 6, prevede che in caso d’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
Le violazioni di cui al presente articolo sono richiamate dai commi:
- Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338, a norma dell’art. 126bis, è prevista la decurtazione di punti 08.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169, a norma dell’art. 126bis, è prevista la decurtazione di punti 02.
Le norme sono semplici e di facile utilizzazione, è banale sottolineare che l’attivazione dei dispositivi di illuminazione e di direzione sono essenziali ai fini della sicurezza stradale.
Farsi notare e avvertire gli altri conducenti della nostra intenzione è un sano principio di educazione e di sicurezza stradale.
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