E soprattutto, chi può beneficiare della misura? Vediamolo nel dettaglio.
Crisi da Sovraindebitamento: in cosa consiste?
Secondo la Legge n. 3/2012, con il termine sovraindebitamento si intende il caso in cui un soggetto è in una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti che ha contratto e il patrimonio necessario per estinguerli e allo stesso tempo è irreversibilmente incapace di adempiere alle proprie obbligazioni.
Tale situazione di sovraindebitamento può ricorrere per ogni tipo di debito che non si è in grado di saldare, incluse le cartelle di Equitalia.
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Fallimento Consumatore: quali sono le modalità di composizione del conflitto?
Il meccanismo introdotto dalla legge in questione consiste in una procedura in virtù della quale i privati cittadini e le piccole imprese non soggette al fallimento possono giungere ad un accordo agevolato con i creditori ed estinguere il debito, spesso con sostanziali sconti per i debitori.
I medesimi soggetti possono presentare al tribunale di riferimento un piano di gestione di uscita dalla crisi che permetterà loro di superare il sovraindebitamento e tornare a essere liberi di gestire le proprie risorse. La condizione è che però il giudice adito approvi il piano. In questo caso, il creditore è costretto ad attenersi al piano di gestione e a cancellare ipoteche e pignoramenti.
Altrimenti, si potrà estinguere il debito tramite la liquidazione di tutti i beni.
Crisi da Sovraindebitamento: chi può accedere alla procedura di composizione?
Possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori che non siano già soggetti alla procedura fallimentare, e quindi:
- i consumatori, ovvero i privati cittadini che contraggono debiti per scopi estranei all’attività professionale;
- le piccole imprese che non possono accedere alla procedura fallimentare (come ad esempio le imprese agricole);
- gli enti privati senza scopo di lucro.
I debitori devono inoltre possedere alcuni particolari requisiti: tra questi, l’aver fornito tutte le informazioni utili alla procedura, l’aver cooperato con l’amministrazione preposta e il non aver usufruito del beneficio negli otto anni precedenti alla richiesta.
La procedura fallimentare delle imprese: che differenza c’è?
Le imprese di più grandi dimensioni, incluse le s.r.l., possono invece accedere alla procedura fallimentare ex regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
In virtù della legge suddetta, è consentito all’imprenditore, persona fisica, dichiarato fallito di presentare richiesta al tribunale e ottenere l’annullamento dei debiti residui dopo la chiusura dell’attività.
Anche in questo caso, devono ricorrere determinati requisiti: l’imprenditore deve aver cooperato con gli organi della procedura, non deve aver beneficiato di una simile agevolazione nei dieci anni precedenti la richiesta e non deve essere stato condannato per bancarotta fraudolenta.
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