Segnalazione autovelox: sanzione per eccesso di velocità
Il caso
Un automobilista dopo essere stato sanzionato per eccesso di velocità con l’autovelox, ha contestato l’omessa segnalazione della postazione di rilevamento.
Infatti, la normativa in materia ricorda che tra i requisiti per la legittimazione della sanzione vi è la segnalazione preventiva dell’autovelox all’automobilista.
Tale avvertimento deve avvenire tramite cartelli fissi o mobili ben visibili posti a una distanza massima di 4 chilometri per consentire a chi è posto alla guida di rallentare.
Sull’argomento gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari affermavano che: “la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità” ( Cassazione civile, con sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014).
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Il Giudice di Pace, sposando gli interventi passati intervenuto sull’argomento ritenne non dimostrato dal convenuto l’apposizione di segnaletica mobile prima della postazione autovelox e pertanto il ricorso era degno di accoglimento.
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