Occorre distinguere tra l’illecito amministrativo che viene commesso da chi sale sull’autobus senza biglietto e che comporta l’irrogazione della multa e l’ipotesi di chi, essendo sprovvisto di biglietto, si rifiuta di scendere dall’autobus ritardando la marcia del mezzo. In tale ultimo caso si parla di reato penale, ma procediamo con ordine.
Cosa si rischia se si è in autobus senza biglietto?
In tale ipotesi il controllore eleverà la multa al trasgressore, trattandosi come dicevamo sopra, di illecito amministrativo.
Il trasgressore, pertanto, è tenuto al pagamento dell’importo oggetto della multa entro il termine previsto dalla legge, in difetto l’ente titolare del credito potrà, eventualmente, intraprendere un’azione esecutiva arrivando al pignoramento.
Trattandosi di sanzione amministrativa, quindi, il trasgressore non subirà conseguenze sulla propria fedina penale e potrà risolvere il problema solo pagando la multa.
Quali sono i poteri del controllore che trova un passeggero senza biglietto?
Il controllore può, per legge, pretendere dal viaggiatore l’esibizione del biglietto e, nel caso in cui quest’ultimo ne sia sprovvisto, può richiedere l’esibizione dei documenti al fine di elevare la multa.
Bisogna specificare che il controllore può chiedere i documenti al trasgressore ma non può ordinarne l’esibizione come può fare, invece, un agente di polizia.
Se il trasgressore non esibisce i documenti viene fatto scendere dall’autobus in attesa dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri o della polizia, allertata dallo stesso controllore.
Cosa succede se il trasgressore rifiuta di scendere dall’autobus?
Una scena alla quale spesso si assiste nelle grandi città è quella del trasgressore “scoperto” senza biglietto il quale, sebbene intimato dal controllore, rifiuta di scendere dal mezzo.
In tale ipotesi si configura il reato di interruzione di pubblico servizio in quanto, il rifiuto di scendere da parte del viaggiatore, impedisce al mezzo di continuare il tragitto interrompendo, di fatto, un servizio pubblico con conseguenti disagi per gli altri passeggeri.
Si veda, in proposito, una recente pronuncia del Tribunale di Campobasso (Sez. Pen. n. 658/2016) secondo la quale commette reato di interruzione di pubblico servizio chi sale in autobus senza biglietto rifiutando sia di munirsene e sia di scendere dall’autobus.
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