Con Circolare n. 43 del 18 novembre 2016, in risposta all’interpello di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di un box auto pertinenziale, anche in assenza delle formalità previste dalla Legge con riguardo alle modalità di effettuazione del pagamento.
In particolare, nel caso esaminato, il contribuente richiedeva di poter usufruire della predetta detrazione fiscale avendo acquistato da un’impresa di costruzioni un appartamento e un box auto pertinenziale il cui prezzo era stato corrisposto mediante assegno bancario.
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L’agevolazione ex articolo 16 bis del TUIR
L’agevolazione in parola è disciplinata dall’art. 16 bis del TUIR e ha per oggetto la detrazione dall’IRPEF lorda di un importo pari al 36% per le spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Le soglie agevolative sono state oggetto di modifica con la Legge di stabilità 2016, che ha aumentato la percentuale di deducibilità delle spese al 50% e la soglia massima a euro 96.000.
La norma agevolativa prevede che possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.
Gli adempimenti richiesti ai fini dell’agevolazione
Per l’accesso all’agevolazione, l’amministrazione finanziaria richiede che siano rispettate diverse formalità con riguardo al pagamento delle spese detraibili che deve necessariamente essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In assenza dei predetti elementi, la detrazione non è riconosciuta.
Il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale assume anche una funzione strumentale con riguardo all’applicazione della ritenuta d’acconto che le banche e Poste italiane devono operare nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La legittimità dell’agevolazione incentrata sulla ratio della norma
Per tutte le informazioni si consiglia il seguente manuale:
In deroga alla previsioni sopradette, ai fini della fruibilità dell’agevolazione l’Agenzia delle Entrate ha inteso dare rilievo alla finalità perseguita dalla norma, ovverosia alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Essa si è, quindi, pronunciata dichiarando di doversi ritenere superata ogni preclusione formale alla sua applicazione qualora venga soddisfatta la finalità della norma agevolativa.
L’Agenzia delle Entrate ha, così, affermato che, nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente deve poter fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
Sempre in ragione della finalità perseguita dalla norma, l’Ufficio ha altresì precisato che deve ritenersi possibile beneficiare della detrazione anche nell’ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In questo caso, è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
A tal fine, al contribuente è richiesto di conservare la documentazione dovendola esibire al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
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