Come ogni anno la manovra finanziaria modifica le regole dettate per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, il che si realizza anche con la legge di bilancio 2017 (in particolare si veda il comma 479).
Al momento attuale le novità previste in questo provvedimento entreranno in vigore nel 2018, ma si attendono ulteriori modifiche sollecitate dall’Anci con un provvedimento di fine d’anno. Se non vi saranno nuove disposizioni nel 2017 le regole per le assunzioni a tempo indeterminato saranno le stesse del 2016.
Per maggiori informazioni si consiglia lo speciale LEGGE DI STABILITÀ 2017
Si deve sottolineare che, anche se con gli spazi limitati previsti attualmente dal legislatore, si può ipotizzare una ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni: è questo l’effetto della scadenza del termine del 31 dicembre 2016 che era fissato dalla legge n 190/2014 per la limitazione delle capacità assunzionali del 2015 e del 2016 alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a seguito dell’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e della attestazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, per il quale nella gran parte delle regioni tali dipendenti sono stati riassorbiti.
Le assunzioni del 2017
Le capacità assunzionali del 2017 delle Pubbliche Amministrazioni sono le seguenti:
- Enti che non erano assoggettati al patto di stabilità (cioè comuni fino a 1.000 abitanti, unioni di comuni e comunità montane): sostituzione dei cessati o utilizzazione del 100% dei risparmi di spesa del personale cessato;
- Pubbliche Amministrazioni (principio di carattere generale): 25% dei risparmi di spesa del personale cessato;
- Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati, 75% della spesa del personale cessato;
- Province e città metropolitane: divieto di assunzioni a tempo indeterminato.
Cosa cambia rispetto al 2016?
Rispetto al 2016 si deve evidenziare che non è stata riproposta la deroga per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% che consentiva loro di arrivare fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni.
A queste capacità assunzionali si devono aggiungere quelle del triennio precedente non utilizzate e che sono le seguenti:
– Capacità assunzionali 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
– Capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
– Capacità assunzionali 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% e 75% per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati
Le capacità assunzionali degli anni precedenti, comprese quelle del 2013 (risparmi delle cessazioni del 2012) non sono più utilizzabili, salvo che negli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità: per gli orientamenti consolidati delle sezioni di controllo della Corte dei Conti queste amministrazioni possono infatti utilizzare tutte le capacità assunzionali che residuano dagli anni dal 2007 in poi.
Continuano ad esservi opinioni differenti tra le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile se tali capacità possono essere utilizzate solamente se inserite nel programma del fabbisogno dell’anno in cui sono maturate.
Quali saranno le assunzioni previste per il 2018? Clicca qui per continuare a leggere
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