Tale istituto mira a soddisfare i bisogni di protezione, diversi dalle ipotesi di timore di persecuzioni individuali che danno luogo allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.
Chi scrive ritiene necessario precisare che la protezione sussidiaria non è una protezione di seconda categoria rispetto a quella garantita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, ma riguarda semplicemente situazioni diverse dalla persecuzione individuale. Infatti, i suoi presupposti riguardano tutte quelle ipotesi in cui un soggetto non è qualificabile come rifugiato perché la sua situazione personale non ricade tra le ipotesi contemplate dall’art. 1 lett. A della Convenzione di Ginevra.
Protezione sussidiaria: di cosa si tratta?
La protezione sussidiaria è, dunque, uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione Territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Qualora il richiedente non riesca a dimostrare una persecuzione personale, come richiesto dalla Convenzione di Ginevra che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave ovvero condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale, nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere la cosiddetta protezione sussidiaria.
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria da chi viene rilasciato?
Per maggiori informazioni si consiglia il seguente manuale pratico:
Manuale pratico dell’immigrazione
L’opera, aggiornata alla GIURISPRUDENZA e al D.Lgs. 150/2011 entrato in vigore dal 6 ottobre 2011 per la semplificazione e riduzione dei riti civili di cognizione, intende dar conto compiutamente del nuovo panorama che si va delineando in materia di IMMIGRAZIONE. Le novità riguardano: RIPRISTINO DELLA PROCEDURA DI ESPULSIONE coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini qualora la loro permanenza risulti pericolosa. PROLUNGAMENTO del periodo di permanenza nei Centri di Identificazione ed Espulsione fino a 18 mesi. REATI DI VIOLAZIONE e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio. MISURE ALTERNATIVE al trattenimento nei C.I.E. per lo straniero irregolare che non sia pericoloso. Si analizzano anche le più recenti sentenze di tutte le maggiori Corti che, costituendo il diritto applicato e vivente, risultano essere il miglior esempio dell’applicazione delle norme. Le sentenze più rilevanti, sono state inserite in forma integrale alla fine del volume, per offrire un quadro completo e soprattutto aggiornato di questa materia. Al termine di ogni capitolo è stata inserita una TAVOLA SINOTTICA con le domande ricorrenti sull’argomento trattato. – I diritti fondamentali dello straniero – Lo status di rifugiato – Il divieto di espulsione e respingimento – La condizione giuridica dello straniero – Il diritto di asilo – Il divieto di estradizione per reati politici – Le modifiche al rimpatrio degli stranieri irregolari – La cittadinanza dello straniero – L’ingresso – Il permesso di soggiorno – Il permesso di soggiorno e l'”accordo di integrazione” – I soggiornanti di lungo periodo – I soggiorni di breve durata – Il ricongiungimento familiare e i minori – Il lavoro – Il matrimonio dello straniero – Le condizioni igienico-sanitariedegli immobili – I rifugiati – I reati sulla permanenza – L’ingresso e il soggiorno illegale – Il reato di favoreggiamento e sfruttamento di immigrazione clandestina – Le misure cautelari – Le indagini preliminari nel reato di favoreggiamento e la loro durata – La cessione di alloggi a stranieriirregolari – L’allontanamento del cittadino UE – L’espulsione come sanzione sostitutiva – Il divieto di espulsione e respingimento – Il rimpatrio volontario – Il rimpatrio assistito di minori – Gli illeciti sui documenti – La cancellazione anagrafica dello straniero
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Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria avente durata di 5 anni, viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del persistere dei motivi che ne hanno consentito il rilascio.
Il permesso dà diritto a chi ne è titolare di:
– svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata;
– accedere al pubblico impiego;
– accedere al servizio sanitario nazionale;
– accedere alle prestazioni assistenziali dell’Inps;
– accesso allo studio;
– Titolo di viaggio: la Questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha validi motivi che non gli consentono di richiedere il passaporto all’Autorità Diplomatica del proprio paese;
– Ricongiungimento familiare: il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l’ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
Per familiari si intendono:
– il coniuge;
– i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria;
– i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
– i genitori con molte restrizioni.
Si noti bene è possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando, così, allo status di protezione sussidiaria.
A chi va richiesto il rinnovo?
Il rinnovo deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero dimora, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza, e presuppone gli stessi requisiti previsti per il rilascio, che appunto debbono essere rimasti in vita.
Il permesso per protezione sussidiaria può essere rifiutato o revocato?
Si, ogni qualvolta mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per il rilascio. Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere proposto un ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal provvedimento.
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