Rottamazione cartelle Equitalia, quali scadenze ricordare
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Le date stabilite nel Decreto Legge n. 193/2016 legate alla nuova Legge di Bilancio sono le seguenti:
7 novembre 2016: Equitalia metterà online il modulo di richiesta per l’ottenimento dello sconto utilizzabile entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
23 gennaio 2017: il debitore deve presentare la domanda all’agente di riscossione inviando il modulo entro il 90° giorno dall’entrata in vigore del decreto.
Come avviene il pagamento a rare?
Il decreto legge stabilisce che sono previste 4 rate per il pagamento delle somme, le prime due sono pari a un terzo dell’intera somma e la terza e la quarta a un sesto. Il pagamento a rate delle somme avviene secondo il seguente modo:
- entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versata la terza rata;
- entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere saldata la quarta e ultima rata.
Equitalia deve informare i debitori dell’esatto ammontare delle somme e le relative rate, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
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Chi può usufruire del condono delle cartelle Equitalia?
Il condono Equitalia del 2017 è previsto per le cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Quindi, come si evince dal decreto fiscale le cartelle notificate prima del 2000 non godono della sanatoria. Però a discrezione dell’Ente sono incluse le multe stradali e le tasse sulla casa (Ici) e sui rifiuti.
Per i debitori che hanno già richiesto una dilazione sul pagamento delle cartelle sono ammessi alla rottamazione solo se versano le rate dovute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Sono esclusi coloro i quali finiranno il pagamento dei loro debiti il 31 dicembre.
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Rottamazione cartelle: cosa paga?
La rottamazione delle cartelle Equitalia prevede uno sconto sulle sanzioni dovute sulle somme e sugli interessi di mora, i debitori dovranno comunque pagare tutti gli altri importi, precisamente:
- gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
- le spese per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella.
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