Occorre precisare che tale tipologia rientra nei cosiddetti “contratti per adesione” caratterizzati dal fatto che le clausole sono già predefinite dal gestore pertanto, il consumatore, deve limitarsi ad accettare quanto già predisposto.
Potremmo dire, quindi, che il contratto per adesione non prevede alcuna trattativa, neanche minima, tra le parti.
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E’ sempre obbligatoria la forma scritta?
Sebbene spesso si è portati a pensare il contrario la risposta è no, non sempre è obbligatoria la forma scritta nei contratti, tranne che per alcuni casi espressamente previsti dalla legge, nei quali lo scritto è previsto a pena di nullità.
Pensiamo ai casi più frequenti di contratto stipulato a voce: il contratto concluso per telefono, nel quale si aderisce a una proposta contrattuale presentata da gestori telefonici, dell’elettricità o altro, oppure ai contratti stipulati via internet per gli acquisti on line.
La disciplina del contratto non scritto
Tale tipologia contrattuale rientra nella categoria dei contratti a distanza, disciplinata dal Codice del Consumo (art 50 e segg) e, con specifico riferimento ai contratti telefonici,dalla Delibera AGCOM 664/06/CONS.
Altra normativa importante è anche il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/2003).
La disciplina dettata nella predetta delibera si applica non solo ai consumatori ma anche alle persone giuridiche che intendono utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Quando è valido un contratto concluso al telefono
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A volte ci accorgiamo di aver stipulato un contratto telefonico senza rendercene conto, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Quando si dice valido il contratto telefonico?
L’operatore deve, innanzitutto, fornire al consumatore le proprie generalità, il nome della società per la quale chiama e lo scopo del contratto.
Tali dati vanno ripetuti anche al termine della telefonata.
E’ importante evidenziare che il gestore deve fornire all’utente, prima che si addivenga alla conclusione del contratto, le informazioni di cui agli artt. 52 Codice del Consumo e art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tra i quali:
1) identità del fornitore, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, il suo indirizzo;
2) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
3) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
4) eventuali spese di consegna ecc ( art 52 cod. consumo).
A) la denominazione e l’indirizzo del fornitore del servizio;
B) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l’allacciamento iniziale;
C) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
D) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché’ le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione ecc ( art.70 cod. comunicazioni elettroniche).
Il contratto è quindi concluso?
Niente affatto.
Con i passaggi descritti abbiamo solo risposto con una accettazione della proposta contrattuale e l’operatore, nel momento in cui attiva il servizio, accetta la conclusione del contratto.
Occorre però precisare che la compagnia telefonica è tenuta, prima o al massimo al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, ad inviare all’utente il modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni suddette, modalità di recesso, ecc.
Solo così la compagnia stessa potrà dire di essere in regola nei confronti del consumatore ed il contratto stesso validamente concluso.
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