I numerosi convenuti presso la Sala del Trono, hanno assistito e interloquito con i relatori, Avv. Alfrida Bearzotti del Foro di Belluno e il Comandante Girolamo Simonato dell’Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta, collaboratore della rivista “Il Centauro” di ASAPS. Gli stessi sono stati egregiamente moderati dalla Vice Comandante della Polizia Locale di Cosenza D.ssa Roberta Iazzolino.
Non è stata una lezione dottrinale, ma una tavola rotonda nella quale la moderatrice ha messo a confronto le due professionalità dei relatori e nello stesso momento il confronto diretto con i colleghi presenti in sala.
La nuova Legge 41/2016
Dapprima si è parlato della nuova Legge 41/2016 e della sua complicità e difficoltà applicative, per proseguire nella normativa UNI 11472, la quale oggi riveste un’importanza qualificativa e professionale per una rilevazione dei sinistri.
Incidente stradale come scena del crimine
Giustamente la Roberta Iazzolino ha affermato che oggi il sinistro stradale deve essere vissuto dagli operatori di polizia stradale come una “scena del crimine”, qui si sono sviscerate da parte dei due relatori le varie ipotesi dell’approccio alla rilevazione dell’incidente, mettendo in risalto la professionalità degli stessi.
Il problema dei testimoni
Nel dibattito “all’americana” tra la Bearzotti e Simonato si sono affrontati i problemi applicativi e legislativi giurisprudenziali correlati alla presenza dei testimoni, alle loro dichiarazioni, alla loro posizione nel momento dell’evento incidentistico, ma soprattutto all’importanza del dettato di cui all’art. 350 c.p.p., sia in presenza del legale di fiducia che della persona indagata.
Protezione e rilevazione delle prove
Un altro argomento è stato quello relativo alla protezione e rilevazione delle prove nel teatro del sinistro stradale, con particolare attenzione ai soggetti soccorritori che, nella loro attività potrebbero modificare alcuni elementi importanti della scienza. Ecco perché si deve conoscere e sentire a verbale come loro hanno trovato il tutto e quali sono state le operazioni sul luogo.
La comunicazione con il Pubblico Ministero di turno ha scaturito un notevole dibattito, la cosa positiva è che si è illustrato alla platea, coinvolgendola nel dibattito, casi realmente accaduti sia a livello locale che nazionale. Questo modus operandi ha certamente catturato l’attenzione dei presenti e nel contempo stimolati gli stessi a domande e osservazioni, prontamente soddisfatte dei relatori e della moderatrice.
Con l’assemblea si è discusso del dettato di cui all’art. 177 “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze” del d.lgs. 285/92, che prevede l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.
I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.
L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I conducenti dei veicoli, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Il problema correlato all’utilizzo dei due sistemi di cui al già citato articolo, in casi di emergenza e per portarsi quanto prima sul luogo del sinistro, non sempre è facile dimostrare l’assenza di colpa. L’attuale giurisprudenza è concorde che si deve dimostrare in udienza dibattimentale l’effettiva emergenza in atto e tutte le cautele che il conducente del veicolo istituzionale ha messo in atto al fine di evitare l’incidente stradale.
Si deve aggiungere che la giurisprudenza civile e penale non è uniforme, anche se il principio dettato dall’art. 4 della Legge 689/81 è chiaro.
L’incontro è stato un stupendo momento di confronto tra le varie parti del teatro del sinistro stradale. La soddisfazione registrata dagli organizzatori per questo evento è stata positiva non solo per la massiccia presenza, non solo di operatori di polizia stradale, ma anche di responsabili di enti proprietari delle strade, i quali hanno recepito che la novella legge impone una maggior responsabilità in capo a loro nei casi di sinistri stradali dove si rilevano anomalie nelle strutture viarie.
Questo è stato un primo passo per altri eventi informativi e formativi che nel breve periodo saranno organizzati in questa stupenda regione italiana.
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