Precisiamo in primis chi riguarda la scadenza Imu del 30 giugno, cioè coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc).
La dichiarazione Imu va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Modalità di presentazione della dichiarazione IMU
La dichiarazione può essere presentata anche dall’estero, a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Immobili merce e dichiarazione IMU
Per poter confermare l’esenzione IMU della seconda rata 2013 riconosciuta agli “immobili merce” ossia i fabbricati costruiti/ristrutturati dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice, destinati alla vendita e non locati, è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2013 entro il prossimo 30.06.2014, a pena di decadenza dall’esenzione (art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013).
L’esenzione per gli immobili merce trova applicazione regime decorrere dal 2014.
Chi deve presentare la dichiarazione Imu: ricapitolo veloce
La dichiarazione va presentata nei casi in cui:
1) gli immobili godano di riduzioni d’imposta;
2) il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Tra i casi particolari si fanno rientrare quelli di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e quindi di fatto non utilizzati. Per questi immobili la base imponibile ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011) purché l’impossibilità di utilizzo per inagibilità sia già o venga accertata dall’ufficio tecnico comunale tramite perizia (nel secondo caso a carico del proprietario). Stessa riduzione viene applicata ai fabbricati di interesse storico o artistico (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011) purché indicati dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
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