La determinazione sintetica del reddito complessivo
Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche si considerano prevalenti gli elementi risultanti in Anagrafe Tributaria rispetto a quelli calcolati induttivamente attraverso gli elementi di spesa elencati in questo precedente articolo.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta.
La determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente dall’Ufficio sulla base dei predetti dati e quello dichiarato dal contribuente sia pari ad almeno il 20%, tenendo, altresì, conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare. Lo scostamento si rileva in via autonoma per ciascuna annualità.
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L’invito a comparire
L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti che hanno portato alla presunzione di un maggior reddito e comportato il controllo fiscale.
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Il contraddittorio è volto ad attivare il procedimento di adesione. L’obbligatorietà del contraddittorio è prevista a pena di nullità del successivo accertamento che non potrà essere emesso e notificato al contribuente prima o in assenza dell’invito. L’invito può essere definito dal contribuente mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà della misura delle sanzioni.
Il contraddittorio
Diversamente, qualora il contribuente non aderisca ai contenuti dell’invito, il procedimento ordinario di adesione su iniziativa dell’ufficio prosegue in contraddittorio tra le parti con la redazione di un verbale in cui sono riportate le osservazioni del contribuente nonché indicata la documentazione prodotta e le motivazioni addotte.
L’onere della prova dell’inesistenza della capacità reddituale determinata sulla base degli indici di spesa grava in capo al contribuente, il quale può portare all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate qualsiasi documento, atto o fatto idoneo a sconfessare la pretesa fiscale dimostrando l’inesistenza del maggior reddito presunto e provando altresì le modalità con le quali ha provveduto alla spesa o all’incremento patrimoniale.
Gli elementi di prova
Il contribuente dovrà dare dimostrazione di una capacità reddituale tale da permettere il mantenimento dei beni e giustificare il tenore di vita preteso dal fisco; a tal fine, egli potrà dimostrare di avere percepito indennizzi e somme riscosse fuori dall’esercizio d’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale, utilizzato finanziamenti, percepito somme derivanti da eredità o donazioni o da vincite o utilizzato redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionati, come già ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate con propria Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010.
Egli potrà anche provare che le spese sono state sostenute da terzi o con redditi per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione, di aver avuto accesso al credito o di aver accumulato in anni passati somme di denaro impiegate successivamente.
La prova contraria non è, infatti, circoscritta alle ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 relative ai redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, poiché è possibile dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore con qualsiasi elemento.
Gli elementi di prova presentati dal contribuente possono essere esaminati dal fisco ai fini dell’annullamento del reddito determinato presuntivamente o della parziale rettifica dello stesso.
Il perfezionamento dell’accertamento
Si consiglia il seguente volume:
Se al termine del contraddittorio tra Ufficio e contribuente si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge.
Nel caso in cui il contribuente non si presenti, ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento nella cui motivazione l’Agenzia delle Entrate dovrà evidenziare le vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente e, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente potrà ancora presentare ricorso davanti ai giudici tributari, chiedendone l’annullamento.
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