Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con recente pronuncia.
IL CASO DECISO
Un Giudice di Pace aveva condannato Telecom Italia spa alla restituzione nei confronti del consumatore della quota a titolo di Iva pagata da quest’ultimo per le spese postali di spedizione della fatture.
Telecom Italia spa impugnava la decisione dinanzi al Tribunale in funzione di giudice di appello, il quale però confermava la decisione emessa in primo grado.
La compagnia ricorre in Cassazione, la quale con l’ordinanza n. 17655 del 6 settembre 2016, ribalta l’esito dei due precedenti gradi di giudizio.
COSA AFFERMA LA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione sesta sezione civile, con l’ordinanza del 6.9.2016 n. 17655, accoglie il ricorso di Telecom Italia spa enunciando il seguente principio:
” In tema di rapporto di utenza telefonica fra utente e Telecom, per le spese di spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, previste dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare a carico dell’utente, non è, in mancanza di previsione delle condizioni contrattuali, un’anticipazione eseguita in nome e per conto dell’utente, ma solo un’anticipazione per conto (e nell’interesse) dello stesso, e, dunque, non da luogo alla fattispecie del Dpr 633 del 1972 art. 15, n. 3, deve ritenersi che la pretesa di rimborso della Telecom verso l’utente riguardo a quanto corrisposto per la spesa di spedizione alle Poste italiane fa parte della base imponibile ai sensi dell’art. 13 del DPR appena citato, trattandosi di spesa per l’esecuzione della prestazione, con la conseguenza che legittimamente la Telecom ricarica detta spesa dell’Iva e ciò ancorché la Telecom sopporti la spesa di spedizione verso le Poste italiane in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 16, dello stesso DPR”. ( Così in particolare Cass. ord. 17526/2013).
Si consiglia il seguente volume:
Spese spedizione fatture: concorrono a formare la base imponibile?
In sostanza le spese di spedizione delle fatture addebitate dal gestore telefonico all’utente, concorrono a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 15 n. 3, del Dpr 633/1972 pertanto, le spese di spedizione postale affrontata dalla compagnia, riferendosi ad un servizio necessario per l’esecuzione del contratto con l’utente, deve necessariamente essere ricompresa nella base imponibile, anche se non è un costo sopportato dal gestore telefonico.
In conclusione, l’utente non ha diritto alla restituzione delle spese di spedizione postale addebitate sulle fatture da Telecom Italia spa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento