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Permessi Legge 104: incostituzionale non includere i conviventi
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La Corte Costituzionale, con la sentenza num. 213 del 23 settembre 2016, ha stabilito che possono usufruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito anche i conviventi dei cittadini disabili. Le novità, però, non si fermano qui in quanto la limitazione ai soli coniugi e parenti di secondo grado prevista dalla norma è stata definita incostituzionale.
Dalla sentenza num. 213 della Corte Costituzionale, infatti, si apprende che “è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile” previsto dalla Legge 104 “non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità”.
A fondamento della pronuncia, il diritto alla salute psico-fisica di ogni cittadino con handicap, diritto che deve essere garantito e tutelato “sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale”, intesa come “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione”.
In base alla sentenza della Corte di Cassazione, l’esclusione dei conviventi dal beneficio di permesso dal lavoro e assistenza al cittadino con handicap viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
L’articolo 2 della Costituzione
Esso riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, mentre l’articolo 3 stabilisce in maniera complementare che è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscano il pieno sviluppo della persona umana.
L’articolo 32 della Costituzione
Tale articolo afferma che la Repubblica “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo” e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nella garanzia della salute e dei diritti inviolabili per tutti è da leggere anche l’assistenza ai disabili compiuta dai parenti e dai compagni, siano essi sposati in matrimonio o conviventi.
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Agevolazioni Legge 104: in cosa consistono?
In base a quanto previsto all’art. 33 dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992, o Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità”, con grado di parentela fino al secondo grado, “ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito”.
Questo diritto è esteso ai parenti entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. Tuttavia, il beneficio “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona”.
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