La norma (comma 119) recita testualmente: “per le assegnazioni e le cessioni ai soci … le aliquote dell’imposta proporzionale di registro attualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa”.
Resta aperto il problema dell’IVA
Resta aperto il problema dell’IVA: non sussiste alcuna agevolazione per cui l’imposta è dovuta nella misura ordinaria applicando le aliquote vigenti ovvero il regime di esenzione, salvo l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità nei casi previsti dai numeri 8-bi) e 8-ter) dell’art. 10 del d.p.r.26.10.1972, n. 633.
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La questione solo apparentemente è semplice. Prima di procedere oltre, è opportuno verificare il contenuto del secondo comma dell’art. 2, n. 6), norma che considera cessioni di beni “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo”. L’interpretazione letterale della disposizione porta a concludere che l’operazione oggettivamente è attratta nell’ambito dell’applicazione dell’IVA, essendo scontata la presenza del requisito soggettivo della società.
La fattispecie è ben diversa da quella indicata dal precedente n. 5) dell’art. 2, secondo cui costituisce una cessione di beni “la destinazione di beni all’uso o al consumo personale dell’imprenditore … o ad altre finalità estranee all’impresa …, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”. In sostanza, tale disposizione esclude dall’IVA l’operazione che ha per oggetto un bene per il quale, a suo tempo, non ha legittimato la detrazione del tributo, a differenza di quanto è previsto dal n. 6), che non considera tale ipotesi.
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La mancata detrazione
La mancata detrazione potrebbe essere imputata ai motivi di ordine oggettivo indicati all’art. 19-bis1 ovvero a quelli di ordine soggettivo dovuti all’indetraibilità totale di cui all’art. 19, quinto comma, o, da ultimo, se l’immobile è stato acquistato da un privato, operazione, questa, assoggettata all’imposta proporzionale di registro, nonché a quelle ipotecaria e catastale, e non all’IVA.
In merito a tale ultima ipotesi, la circolare 21.5.1999, n. 112/E, si era espressa attraendo nella sfera dell’IVA l’assegnazione ai soci del bene immobile che era stato acquistato da un privato in quanto non sussistono le condizioni di indetraibilità disposte dagli artt. 19, 19bis1 e 19bis2.
Ben diverso è il contenuto della circolare 13.5.2002, n. 40/E, secondo cui “non è dovuta l’IVA … per i beni per i quali l’imposta non è stata detratta all’atto dell’acquisto, non verificandosi, infatti, per tale fattispecie il presupposto oggettivo richiesto dal citato art. 2, secondo comma, n.5”.
Il problema dell’imponibilità ai fini dell’IVA
Va ricordato che il problema dell’imponibilità o meno ai fini dell’IVA è stato affrontato con la risoluzione 17.6.2002, n. 194/E, sempre relativamente al trasferimento di 2 beni immobili che erano stati acquistati da soggetti privati, dei quali uno concretizzava una cessione e l’altro un’assegnazione.
Il pronunciamento ha precisato che l’immobile acquistato presso un soggetto privato non concretizza l’ipotesi di indetraibilità dell’IVA di cui agli artt. 19, 19bis1 e 19bis2 per cui la previsione di esenzione (art. 10, n. 27-quinquies) non si estende ”alle cessioni di quei beni per i quali la detrazione non è stata esercitata poiché non si è subita la rivalsa. Condizione questa che può verificarsi qualora l’acquisto sia stato effettuato presso un privato… ne consegue che la successiva cessione … resta assoggettata ad IVA”.
Il caso dell’assegnazione
Diverso, invece, è il caso dell’assegnazione, fattispecie che realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa per cui sussiste l’esclusione dalla sfera di applicazione dell’IVA e l’assoggettamento all’imposta di registro trovando applicazione l’art. 2, secondo comma, n. 5), del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
Inoltre, se successivamente all’acquisto sono stati effettuati lavori, per i quali è stata esercitata la detrazione dell’IVA, il tributo trova applicazione soltanto se gli elementi materiali hanno configurato un incremento durevole del valore del bene, cioè operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, per le quali va considerata la data di esecuzione i quanto, se non è trascorso un decennio, è necessario operare la rettifica della detrazione.
Quest’ultima linea interpretativa è presente nella circolare 1.6.2016, n. 26/E.
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