A seguito di tale norma l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15 luglio 2016, n. 31/E ha fornito una serie di utili chiarimenti, affrontando temi quali la decorrenza della nuova disciplina ed il regime transitorio.
La circolare chiarisce, inoltre, alcuni temi nodali con riferimento al tipo di prestazioni socio-sanitarie ed educative per le quali è prevista la nuova aliquota Iva e in merito ai soggetti fruitori di tali prestazioni.
Difatti, rendendo ancora più complicato l’argomento, a seguito della rivisitazione normava, viene statuito che le aliquote sono diverse, a seconda del tipo di cooperativa che svolge il servizio.
Innanzitutto, il comma 962 dell’art. 1 della legge di stabilità ha soppresso la possibilità per le cooperative sociali ed i loro consorzi, benché Onlus di diritto, di optare per la previsione dell’esenzione Iva per le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie ed educative; inoltre, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare di tali prestazioni anche alle «persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».
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Quanto al profilo oggettivo, la norma si applica alle:
- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18);
- prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19);
- prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (n. 20);
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21);
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (n. 27-ter).
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Quanto al profilo soggettivo di applicazione della norma si osserva che le prestazioni debbono essere rese nei confronti di persone anziane e inabili adulte, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (n. 27-ter).
A seguito della novella normativa le aliquote applicabili risultano, schematicamente, le seguenti:
- Iva ridotta pari al 5 per cento per le cooperative sociali e loro consorzi;
- esenzione Iva per le cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus;
- Iva pari al 22 per cento per le cooperative non sociali e non Onlus, purché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’ 10 D.P.R. n. 633/1972.
Le nuove norme, introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, nonché alle proroghe successive a tale data, anche se riferite a contratti conclusi anteriormente.
In particolare, si osserva che qualora la cooperativa sociale abbia sottoscritto un contratto con un pubblico committente entro la data del 31 dicembre 2015 ed un altro contratto con l’utente del servizio (o con i familiari dell’utente) successivamente a tale data, ciò è considerato come un’unica prestazione, a cui viene applicata la precedente aliquota Iva pari al 4 per cento o l’esenzione, se il pagamento del corrispettivo è a carico del committente o anche se vi è una compartecipazione dell’utente o della famiglia.
Altresì, nel caso di concessioni di lavori pubblici dai Comuni o altri enti pubblici, laddove siano previsti posti convenzionati, e non, si applicherà ancora l’Iva al 4% o il regime di esenzione sia nei confronti dell’ente pubblico che dei privati, se la concessione è stata sottoscritta prima del 31 dicembre 2015 e fino alla sua scadenza.
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