Stabilire la reale natura giuridica del libero Consorzio comunale che il legislatore siciliano ha voluto introdurre nell’ordinamento regionale rispolverando l’offuscato art. 15 dello Statuto è fondamentale sia per orientare la governance del nuovo ente intermedio sia per stabilire i limiti dell’esercizio delle connesse funzioni amministrative.
Se infatti il libero Consorzio comunale è un ente territoriale di governo, come arditamente configurato dalla riforma, alle funzioni amministrative individuate dal legislatore si aggiungono quelle che potenzialmente possono derivare dallo status di ente a finalità generali, cioè di ente esponenziale della rispettiva comunità amministrata capace di assumere qualsiasi impegno pur di assicurare sviluppo e benessere.
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Se, invece, il libero Consorzio comunale, al di là della tentata investitura del legislatore regionale, è in realtà un ente non territoriale di governo, cioè un ente strumentale e funzionale dei Comuni per l’esercizio associato di funzioni amministrative riconducibili all’area vasta, le funzioni amministrative non potranno che essere solamente quelle espressamente individuate in capo al nuovo ente.
In quest’ultima ipotesi, il libero Consorzio comunale non potrà assumere indifferenziati impegni per il rispettivo territorio di riferimento all’insegna di finalità generali.
La questione assumerà maggiore rilevanza qualora dovesse essere approvata la contro-riforma del titolo V° della Costituzione che, com’è noto, prevede l’espunzione dall’art. 114 Cost. dell’ente territoriale di governo Provincia.
Infatti, se sulla legge istitutiva delle province regionali n. 9/86, dichiarata incidentalmente ultra-statutum dalla giurisprudenza amministrativa, si è voluto chiudere un occhio per uniformare il sistema costituzionale delle autonomie locali che, ancora oggi annovera la Provincia, a Costituzione modificata difficilmente si potrà tollerare un ente che, così concepito, non troverebbe più ancoraggio né nello Statuto siciliano né nella riformata Costituzione.
Diverse saranno le occasioni in cui sarà affrontata la questione e fra queste sicuramente una sede sarà quella tributaria in cui alcuni contribuenti, in sede di ricorso avverso la TARI, hanno eccepito la questione di costituzionalità della novella riforma siciliana che attribuisce funzioni impositive (tributo ambientale provinciale) ad un ente che non può essere considerato un ente territoriale di governo espressione diretta della sovranitas e quindi, soggetto al controllo diretto dei cittadini (soggetti passivi d’imposta).
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