Avviso di accertamento, i casi in cui può essere sospeso

Redazione 13/09/16
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Chi riceve un avviso di accertamento circa a una somma non pagata o ad un contributo non versato ha la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto in alcuni casi. Ecco quali.

Accertamento fiscale: i casi in cui viene sospeso

Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’accertamento fiscale rechi un errore o un grave vizio di qualche tipo, potrà fare ricorso sia in via amministrativa che in via giudiziale e così evitare l’esecuzione forzata e il pignoramento, per lo meno temporaneamente.

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Come richiedere la sospensione dell’avviso di accertamento

Il diritto di richiedere la sospensione dell’avviso di accertamento viene riconosciuto in capo al contribuente quale diretta conseguenza della stessa natura di titolo esecutivo degli accertamenti, che consente loro di procedere all’esecuzione forzata dei beni del cittadino.

In pratica, a fronte della minaccia di vedere intaccato il proprio patrimonio, il contribuente può difendersi avviando un ricorso e sospendendo l’efficacia dell’atto.

Va sottolineato come, al fine della richiesta di sospensione, il cittadino deve contestare uno specifico vizio presente nell’atto e ricorrere ad un’istanza in autotutela indirizzata all’organo amministrativo o a una denuncia di fronte a un giudice.

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Sospensione dell’atto in via amministrativa

Il contribuente, in caso di richiesta di sospensione dell’atto in via amministrativa, chiede all’organo che ha emanato l’accertamento il riconoscimento di un vizio che ne sospendi o ne annulli l’efficacia. La sospensione della richiesta di accertamento, ovviamente se accolta, ha valore in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

Contrariamente se la richiesta non viene accolta, è possibile fare ricorso soltanto contro l’illegittimità del rifiuto dal punto di vista procedurale e non nel merito. Tuttavia, un eventuale provvedimento a favore può essere revocato in caso di fondato pericolo per la riscossione futura del credito.

Da sottolineare chela questione è differente per quanto riguarda le cartelle Equitalia che risultano prescritte, sospese o annullate dal giudice: in tal caso, infatti, il ricorso del contribuente contro queste cartelle sospende la richiesta di pagamento in maniera automatica.

Sospensione dell’atto in via giudiziale

Quindi, spesso è consigliabile richiedere la sospensione dell’atto in via giudiziale. Il contribuente, infatti, in caso di ricorso presentato davanti al giudice, potrà attendere la decisione definitiva della Commissione Tributaria senza il timore che la sospensione venga rifiutata o revocata.

Ciò nonostante, per poter presentare richiesta al giudice bisogna dimostrare l’esistenza del periculum in mora (il fondato timore che in caso di esecuzione immediata dell’atto si realizzi un danno grave e irreparabile per il cittadino) e del fumus boni iuris (ovvero, come nel ricorso per via amministrativa, dell’effettiva esistenza del vizio nell’atto).

In aggiunta a ciò, va precisato che nel ricorso per via giudiziale, in caso di insuccesso, può essere richiesto il pagamento delle spese processuali dalla Commissione Tributaria.

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