Sfratto: come e in quali casi opporsi?

Redazione 03/09/16
In caso in cui l’inquilino non paghi il canone di affitto al padrone di casa può vedersi recapitare l’intimazione di sfratto per morosità e così essere costretto a comparire in udienza.

L’inquilino in questione, però, è costretto in ogni caso ad abbandonare l’immobile oppure ha la possibilità di fare ricorso e contestare lo sfratto?

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Di seguito, illustriamo in quali casi e come il conduttore può opporsi al locatore.

Sfratto per morosità: quando si può fare ricorso?

Soltanto nel caso in cui il locatore abbia sottoscritto un regolare contratto di affitto con il conduttore e quest’ultimo abbia omesso il pagamento dell’affitto per più di due mensilità, il locatore ha diritto a presentare ricorso di sfratto per morosità, che consente il rilascio e la riconsegna forzati dell’immobile entro tempistiche molto brevi.

Anzitutto, il locatore dovrebbe inviare all’inquilino una lettera di diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno in cui viene sollecitato il pagamento del canone dovuto e si invita all’abbandono dell’immobile entro i termini stabiliti.

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E se la diffida non ha effetti?

Qualora la diffida non dovesse avere effetti, il padrone di casa ha la possibilità procedere con l’intimazione di sfratto per morosità vera e propria, che comporta, come prevede l’art. 658 del Codice di procedura civile, sia la citazione in udienza per la convalida sia l’ingiunzione di pagamento della somma dovuta.

L’inquilino, a questo punto, può opporsi allo sfratto. Per farlo, il conduttore deve presentarsi in udienza, personalmente oppure con l’assistenza del suo avvocato, per presentare formale opposizione al procedimento.

Nel caso in cui l’opposizione sia fondata su prova scritta o se vi sono gravi motivi di altra sorta, il giudice rinvierà al giudizio ordinario la decisione finale. In caso contrario, l’eseguibilità dello sfratto sarà immediata.

Alternativamente, il conduttore può presentarsi all’udienza e chiedere un “termine di grazia”, che non superi i 90 giorni, entro cui pagare il debito.

Invece, qualora il conduttore non dovesse presentarsi all’udienza o semplicemente dovesse accettare lo sfratto, ovviamente, sarà tenuto a lasciare l’immobile.

Opporsi allo sfratto: per quali motivi?

Nella pratica, l’inquilino può contestare lo sfratto per una serie di specifici motivi. Infatti, l’intimato può sostenere di aver effettivamente pagato la somma pattuita nel contratto e dar prova di aver effettuato tutti i relativi pagamenti.

Inoltre, il conduttore può dimostrare un’eventuale indicazione sbagliata delle somme da parte del locatore o la necessità di aver dovuto contribuire di tasca propria a riparazioni urgenti dell’immobile. In quest’ultimo caso è a sua volta creditore nei confronti del padrone di casa.

Infine, l’inquilino ha la possibilità di opporsi all’intimazione di sfratto per morosità contestando soltanto una parte dell’importo richiesto dal locatore. Il giudice, in quest’ultimo caso, può ordinare il pagamento della somma non contestata entro 20 giorni. Nel caso in cui il conduttore provveda al pagamento, sarà nelle forme del processo tradizionale che dovrà proseguire la causa.

Redazione

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