L’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica
La previsione, contenuta negli atti relativi all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, dell’applicazione obbligatoria di un determinato contratto collettivo (ossia: di “quel” determinato contratto collettivo) quale condizione per la partecipazione alla stessa, viola il principio di libera contrattazione delle condizioni di lavoro previsto nel nostro ordinamento (TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sez. 1, Sent. 27.03.2015, n. 161).
La clausola contrattuale di riassorbimento
Inoltre, si afferma che la clausola contrattuale di riassorbimento non può essere un elemento su cui valutare l’equipollenza, stante le variabili cui la sua applicazione è sottoposta. I Giudici hanno precisato, difatti, che i valori desumibili da un contratto collettivo di lavoro non possano assumere valore inderogabile e possono subire delle variazioni in diminuzione, in applicazione di altro CCNL adottato da una concorrente al procedimento di gara, seppur con il necessario ossequio al principio per cui i valori salariali determinati secondo la legge costituiscono parametri di riferimento del giudizio di congruità.
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Il principio-base è ovviamente quello sancito dall’art. 36 Cost.; ne discende che una retribuzione non adeguata del lavoro prestato dagli addetti al servizio pubblico possa incidere sulla congruità dell’offerta, sicché il recepimento di trattamenti salariali di un qualunque contratto collettivo ad efficacia nazionale non è, di per sé, idoneo ad assolvere la stazione appaltante dall’obbligo di verificarne la congruità con riferimento ad un parametro puntualmente prestabilito.
Il Consiglio di Stato, con Sent. n. 5597/2015, ha ricordato che non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti particolari che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che, ai fini di una valutazione sulla congruità dell’offerta, la stazione appaltante deve tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi (Cons. St., sez. III, 2.4.2015, n. 1743).
Quando un’offerta non può ritenersi anomala
Perciò, il Supremo Collegio ha affermato che “Un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 2.7.2015, n. 3329).”
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