Processo civile: approvata la nuova riforma. Le novità, punto per punto

Redazione 01/09/16
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Le nuove misure per il processo civile, in particolare la definizione del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e al giudice di primo grado, sono in arrivo.

Cosa prevede il decreto-legge sull’efficientamento della giustizia

E’ quanto previsto dal decreto-legge sull’efficientamento della giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri di martedì scorso, che mira a garantire l’efficienza degli uffici giudiziari mediante interventi di carattere organizzativo e per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

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Processi più veloci

Le nuove regole, oltre a prorogare le pensioni dei magistrati e a dettare misure per il processo amministrativo telematico, spingono infatti per processi più veloci, con sentenze più celeri, testimonianze scritte, meno formalismi e atti scritti, intervenendo d’urgenza sui processi civili, per ridurre del tutto i tempi morti e muoversi verso la direzione della semplificazione delle regole processuali e l’abbattimento del contenzioso.

Cassazione: nomina straordinaria di 70 giudici ausiliari

Per facilitare la definizione dei procedimenti tributari pendenti presso la Corte di Cassazione, si procede – su proposta del consiglio direttivo della S.C. – alla nomina in via straordinaria di massimo 70 giudici ausiliari da parte del ministro della giustizia. L’incarico, di durata quinquennale, non è rinnovabile.

A svolgere tale incarico possono essere chiamati quei magistrati ordinari che non sono a riposo da più di 3 anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda e che non hanno ancora raggiunto i 75 anni di età.

Proroga di un anno dei tempi di pensionamento

E’ prevista, inoltre, una proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2017) dei tempi di pensionamento delle posizioni apicali della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato.

E’ stata poi data al primo presidente della Corte di Cassazione la facoltà di applicare i magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

Processi in Cassazione più brevi

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Il ricorso per l’eccessiva durata del processo

Con la prefazione di Giuseppe BuffoneIl testo, con GIURISPRUDENZA, FORMULE, SCHEMI e TABELLE, è aggiornato alla sentenza della Corte Costituzionale 19 febbraio 2016 n. 36 e vuole essere uno strumento di ausilio per il professionista per affrontare le problematiche riguardanti l’eccessiva lunghezza del processo. L’analisi dei profili generali è essenziale, diretta, concisa, chiara. Di particolare pregio è lo sviluppo dei temi processuali che offre una lucida fotografia del procedimento, con frequente richiamo a dottrina e giurisprudenza.La Legge di stabilità 2016 ha modificato la cosiddetta Legge Pinto (L. 89/2001) mettendo a disposizione degli utenti del servizio pubblico di Giustizia, vari rimedi preventivi (nei vari tipi di processi: civili, penale, amministrativo, contabile) con finalità acceleratoria per la definizione della lite. La Legge n. 208/2015 introduce una serie di rimedi preventivi, che la parte ha l’obbligo di attivare per ottenere l’indennizzo ai sensi della Legge Pinto. Di recente la Corte europea dei diritti dell’uomo (v. Corte Edu, 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia) ha messo in evidenza la intrinseca contraddittorietà di questa legge: strumento astrattamente deputato ad “accorciare” i processi, ma rivelatosi in concreto ennesimo grimaldel- lo formale inidoneo a prevenire la irragionevole durata del rito.A cura di ANDREA SIROTTI GAUDENZI  Avvocato e Docente universitario. Ha ottenuto provvedimenti di particolare importanza presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Dirige il “Notiziario giuridico telematico” e coordina trattati e collane giuridiche. È autore di numerosi volumi. E’ responsabile scientifico dell’Istituto Nazionale per la Formazione Continua.Con i contributi di Ianna Chiara Bottura, Stefano Papa, Letizia Raggini, Enrico Sirotti Gaudenzi

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Il decreto detta anche misure sulla ragionevole durata del ricorso per Cassazione, novellando in particolare l’art. 375 c.p.c. Le sezioni semplici della Corte decideranno in Camera di Consiglio, senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti, “salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla Camera di Consiglio che non ha definito il giudizio”.

Sarà modificato anche il procedimento per la decisione in Camera di Consiglio, prevedendo che sia il presidente a fissare con decreto l’adunanza della Corte. Sarà suo compito anche indicare se è stata ravvisata un’ipotesi d’inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso, così come di notificare agli avvocati delle parti, almeno 20 giorni prima della data stabilita, il decreto con facoltà di presentare memorie, non oltre 5 giorni prima.

Persino la procedura di correzione di errori materiali subirà delle modifiche: nel caso in cui la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte siano affette da errore materiale, di calcolo o, di fatto (ex art. 395, n. 4) è prevista la possibile di chiedere la correzione in ogni tempo sia su istanza della parte interessata che d’ufficio dalla Corte. La revocazione “può essere chiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”.

Come cambia il processo in primo grado?

Le novità previste per il processo di primo grado sono diverse, a partire per esempio dalla costituzione delle parti che, innanzi al tribunale in composizione monocratica, avverrà con ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 e contenente le indicazioni di cui all’art. 163 terzo comma c.p.c. (n. 1/7). Dopo la presentazione del ricorso, il cancelliere formerà il fascicolo d’ufficio e lo presenterà al presidente del tribunale che a sua volta designerà il giudice cui è affidato il procedimento.

Quest’ultimo dovrà fissare l’udienza di comparizione assegnando termine al convenuto che potrà costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza, spiegando le difese e indicando le prove a pena di decadenza.

Fatte precisare le conclusioni, come stabilisce il nuovo art. 281-sexies, inoltre, il giudice potrà ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva, pronunciando al termine la sentenza.

A decorrere dalla pronuncia in udienza ovvero, se anteriore, dalla comunicazione o dalla notificazione, il termine per proporre appello avverso la sentenza sarà di 30 giorni.

Le altre novità

Tra le altre novità si segnalano l’abrogazione dell’art. 183-bis e delle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

L’applicazione delle nuove regole si estenderà  tutti quei procedimenti introdotti dal 30esimo giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Avvocato e dichiarazioni scritte, cosa cambia

Sarà permesso, con il nuovo decreto-legge, all’avvocato di produrre dichiarazioni scritte a supporto delle ragioni del proprio assistito. Si tratta delle testimonianze scritte introdotte dal nuovo art. 257-bis c.p.c. che consente alla parte di produrre dichiarazioni scritte di terzi capaci di testimoniare e di rilasciarle al difensore che previa identificazione ne attesta l’autenticità.

Tale tecnica, stralciata già dalla riforma del 2014, ha l’obiettivo di ridurre radicalmente le lungaggini delle audizioni testimoniali.

La misura, ora contenuta nel decreto, conferisce la possibilità di raccogliere dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e portarle innanzi al giudice che, nel decidere la causa, dovrà tenerle in considerazione. Spetterà al difensore informare il terzo sull’utilizzo in giudizio della sua dichiarazione, delle conseguenze di false dichiarazioni e della possibilità per il giudice di disporre d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

Come cambia il Processo amministrativo telematico (PAT)

Sul processo amministrativo telematico, il cui avvio è stato stabilito in data 1° gennaio 2017 dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, si introducono importanti misure volte ad armonizzare gli strumenti del PAT con il codice dell’amministrazione digitale, come il domicilio digitale, l’estensione agli avvocati difensori dell’attestazione dell’efficacia probatoria della copia per immagine di documenti cartacei.

L’intento delle nuove disposizioni è anche quello di estendere l’utilizzo delle modalità upload, cioè la possibilità di deposito degli atti anche per quei soggetti non dotati di posta elettronica certificata (PEC).

E’ prevista, infine, per garantire l’attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, l’assunzione di 53 unità di personale a tempo indeterminato con competenze specialistiche, ossia tre dirigenti tecnici, trenta funzionari informatici, venti assistenti informatici.

Scarica qui lo SCHEMA DI DECRETO-LEGGE

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