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Giova ricordare, che il getto di cose pericolose è una fattispecie di reato prevista e punita dal codice penale in particolare dall’art. 674 c.p. che recita:
“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.
Ha natura contravvenzionale punibile a titolo di dolo o di colpa.
Alcuni precedenti giurisprudenziali evidenziano che per la sussistenza della contravvenzione non si richiede che il fatto sia stato nocivo alle persone in dipendenza del getto stesso, essendo sufficiente l’attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi (Cass. 3 aprile 1988, n. 4537 ).
Il caso
Nel caso di specie la condomina lamentava violazione degli artt. 1703, 1710, 1218, 1129 c.c. in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’ Appello che aveva escluso la responsabilità in capo al condominio e all’amministratore di condominio.
La Suprema Corte intervenuta richiamava il regolamento condominiale.
“In esso si vieta espressamente il lancio di immondizia o di oggetti dai piani superiori prevedendo delle sanzioni in caso di violazioni”.
Conseguentemente, l’evento non poteva imputarsi al condominio perchè non erano stati individuati i “trasgressori”.
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