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Dal 1° gennaio 2016, il comma 13 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 228, ha rivoluzionato la disciplina dell’IMU sui terreni montani riconoscendo l’esenzione dal tributo prevista dall’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo i criteri individuati nella circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze per cui il beneficio ha per oggetto “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984”.
Questa circolare afferma che “se accanto all’indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l’esenzione opera sull’intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all’uopo, per l’esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti … per i comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall’allegato elenco”.
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Esenzione IMU: ecco per chi
In sostanza, a decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984”. Pertanto, il comma 13 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 228, ha attribuito il carattere normativo alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 per cui sono esclusi dal beneficio di tutti i terreni montani e collinari che sono individuati da altre norme.
Per i terreni che sono ubicati nei comuni oggetto di procedure di fusione, cessati o di nuova istituzione, la circolare 14 luglio 2016, n. 4/DF, detta a chiare lettere il principio della continuità della condizione di esonero: “occorre prendere in considerazione l’ubicazione dei terreni per verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella circolare n. 9 del 1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni originari si siano fusi in un comune di nuova denominazione e quindi non presente nella circolare”.
L’IMU SUI TERRENI UBICATI NEI COMUNI OGGETTO DI FUSIONE
Tipo di fusione | Effetti ai fini dell’IMU |
Comuni totalmente esenti | I terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti. |
Comune esente e comune non esente (non incluso nella circolare 14 giugno 1993, n. 9) | L’esenzione ha per oggetto soltanto i terreni che erano ubicati nel territorio del comune che era esente prima della fusione. |
Comune esente e comune parzialmente esente, indicati nella circolare 14 giugno 1993, n. 9 | L’esenzione ha per oggetto soltanto i terreni ubicati nel territorio del comune che era presente prima della fusione e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato. |
Comuni parzialmente esenti | L’esenzione ha per oggetto i terreni che erano indicati nei territori delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune. |
Con la circolare n. 4/DF è affrontato anche il problema dell’errata classificazione di un comune nella circolare 14 giugno 1993, n. 9, questione sollevata dal comune di Valsamoggia che, secondo le regole di fusione di tipo tradizionale, ha riunito i preesistenti comuni di Savigno, Castello di Serravalle, Crespellano, Bazzano e Monteveglio. Dopo aver constatato che nella circolare n. 9 è stato commesso un errore materiale poiché, in luogo sul riconoscimento dell’intero territorio come montano, è stata esposta l’annotazione PD, è riconosciuta l’esenzione totale dall’IMU.
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