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Chi sono i destinatari della legge?
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Destinatari della normativa sono dunque persone con disabilità grave, non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto senza genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza; peraltro norma prevede la progressiva presa in carico già durante l’esistenza in vita dei genitori stessi.
Tale legge, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, trova la propria ratio nell’attuazione di alcuni principi fondanti di rango costituzionale, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Coerentemente a tali principi la proposta di legge evidenzia che “l’elemento che da sempre preoccupa maggiormente i genitori di persone disabili riguarda il «dopo», il momento in cui essi diventeranno anziani e non potranno più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e soprattutto il momento in cui i genitori non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste”. L’emarginazione, quale disconoscimento della società, nei confronti della persona con disabilità, ne acuisce la sofferenza e la solitudine; appare quindi necessario e urgente, attraversare tale linea di separazione.
Integrazione disabili: quali novità?
Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale l’articolo 14 della L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” impone di lavorare per progetti personalizzati.
Tale modalità, rischia di rimanere una progettualità parcellizzata se non inserita in un “progetto globale di vita”, che veda la famiglia e la persona con disabilità, il soggetto “tutelato” porsi la questione centrale della prospettiva della vita adulta della persona con disabilità. Dunque l’inclusione sociale rappresenta la ratio legis; le agevolazioni fiscali (per neutralizzare l’imposizione sui trasferimenti dei beni e diritti, a vantaggio del disabile, nel trust), preordinate all’utilizzo degli strumenti giuridici delineati, il Fondo, costituiscono dunque strumenti, per facilitare medio tempore tale finalità programmatica.
Il progetto di vita unisce dunque tutti gli attori coinvolti: il “tutelato”, i genitori, l’assistente sociale, i soggetti coinvolti nella gestione del fondo dedicato a soddisfare i fabbisogni (trustee, guardiano, affidante e affidatario).
La dinamica della patologia che affligge il disabile impone l’individuazione di un contesto di vivibilità, non dunque semplicemente una “soluzione organizzativa”, ma un’analisi prospettica dei fabbisogni del “tutelato”, per migliorarne la qualità e le aspettative di vita, anche oltre l’esistenza dei genitori, creando attraverso interventi innovativi di residenzialità e di deistituzionalizzazione, una sorta di continuità con la famiglia originaria.
I macro obiettivi della Legge sul “Dopo di Noi”?
La legge, in attuazione di tali misure di assistenza cura e protezione, persegue dunque dei macro obiettivi, rappresentati sostanzialmente dall’evitare l’istituzionalizzazione di tali soggetti, affetti da disabilità accertata, istituendo apposito Fondo per realizzare questo complesso progetto assistenziale, nonché promuovendo delle norme tese ad agevolare l’istituzione di patrimoni “segregati”, in favore delle persone con disabilità grave, per cui tali beni sono sostanzialmente insensibili alle vicende che caratterizzano il soggetto che apporta tali beni, in quanto quest’ultimo ne ha perso la disponibilità.
Gli strumenti attraverso cui realizzare questo ancoraggio dei beni, vincolandoli giuridicamente, in un patrimonio separato, sotto un profilo più prettamente tecnico-giuridico, sono stati codificati dal legislatore e sono rappresentati: dai trust, dai contratti di affidamento fiduciario e dai vincoli di destinazione, ex art 2645- ter cod. civ..
Si è visto che le misure di tutela patrimoniale adottate in passato, per disciplinare il “dopo di noi” quali i trust per soggetti deboli, hanno evidenziato delle limitazioni che ne hanno compromesso la relativa diffusione. Invero giova rammentare che il trust non è regolamentato dal nostro codice civile né da alcuna legge italiana, fatta eccezione per alcune disposizioni di carattere tributario, pur avendo trovato la propria legittimazione giuridica nel nostro Paese a seguito della ratifica della “Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”, avvenuta con Legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja per trust s’intendono:
“i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato“, caratterizzato dal fatto che “i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee” venendo essi “intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee”, che ha il potere e l’obbligo, “di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee“.
Invero l’art. 6 della legge n. 112/2016 riconosce piena titolarità ai trust istituiti «in favore delle persone con disabilità grave» che perseguano come «finalità esclusiva», espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, «l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito».
Come beneficiare delle agevolazioni fiscali?
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, all’uopo previste dal legislatore, l’atto istitutivo del trust dovrebbe essere redatto mediante atto pubblico, identificando in modo univoco i soggetti coinvolti, descrivendo le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità, in favore delle quali il trust è istituito, indicando le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità; individuando gli obblighi del trustee, con riguardo agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere e stabilire che i beni conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee; individuando il soggetto preposto al controllo del trustee; stabilendo il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilendo infine la destinazione del patrimonio residuo.
Il legislatore in alternativa al trust ha previsto la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di tutela patrimoniale, a vantaggio del soggetto tutelato, quali i contratti di affidamento fiduciario e i vincoli di destinazione, per cui si imporrà un’analisi, in termini di comparabilità tra gli istituti lecitamente (e alternativamente) utilizzabili.
Quanto alle agevolazioni fiscali la ratio della norma è quella di non gravare del tributo successorio, ex ante, al momento del conferimento in trust del patrimonio destinato all’assistenza del disabile, fintanto che questi è in vita, stabilendo l’insorgere del presupposto impositivo ex post, una volta venuto meno il principale scopo del trust.
E’ stabilita l’inapplicabilità di tale imposta in entrata prevedendo che la stessa venga applicata, in uscita, solo dopo la morte della persona disabile, al momento del trasferimento al beneficiario designato del patrimonio residuo; in ogni caso è prevista l’esenzione dal tributo successorio, nonchè l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, in caso di premorienza della persona con disabilità grave laddove, dopo il decesso, i beni siano trasferiti nuovamente in capo al soggetto che ha istituito il trust o il vincolo.
L’E-book in uscita “Legge DOPO DI NOI – La pianificazione patrimoniale a favore di disabili: strumenti e vantaggi”.
Nel libro, in fase di redazione, sarà sviluppata, oltre alla disciplina fiscale che caratterizza apporti e gestione di tali strumenti, un raffronto tra gli stessi (trust, contratti affidamento fiduciario e vincoli di destinazione) per consentire ai potenziali fruitori della norma de quo, una valutazione approfondita dei vantaggi e delle alternative consentite, individuando, per quanto possibile oneri e limiti ad essi annessi.
In particolare, gli Autori formuleranno l’atto istitutivo di un trust alla luce dei stringenti requisiti, previsti dal legislatore, per accedere alle agevolazioni previste; pur essendo riconosciuta allo strumento, una legittimazione ex lege, perseguendo finalità meritevoli di tutela, nella redazione dell’atto sarà vagliata, con particolare attenzione, la causa concreta, unitamente agli ulteriori elementi richiesti, in quanto l’effetto proprio del trust validamente costituito, secondo la giurisprudenza di vertice, è quello “non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito”.
Sicuramente in questo scenario normativo andrà analizzato, sia il ruolo del trustee, soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, il quale avrà degli stringenti obblighi, non solo di rendicontazione e/o amministrativi, ma anche e soprattutto con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere del “tutelato”, sia il ruolo del guardiano del trust che sarà preposto al controllo delle obbligazioni, a carico del trustee.
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