Pensione di reversibilità e anticipata: quando ho diritto all’integrazione?

Redazione 12/07/16
L’integrazione al trattamento minimo spetta ai cittadini che percepiscono una pensione, erogata dall’INPS, molto bassa. Tale beneficio è soggetto però ad alcune limitazioni: non può accedere all’integrazione al minimo chi possiede un reddito personale o familiare che ecceda una determinata soglia. Vediamo i casi nei quali un pensionato attualmente può e non può ricevere l’integrazione.

Per approfondire si consiglia lo speciale su RIFORMA PENSIONI 2016/2017: GUIDA ALLE NOVITÀ

I limiti di reddito e come calcolarli

L’integrazione al minimo è un beneficio con il quale lo Stato innalza l’importo delle pensioni più basse portandolo fino alla soglia del cosiddetto “minimo vitale“, che varia di anno in anno e che nel 2016 è pari a 501,89 euro al mese.

Rientrano tra i trattamenti integrabili tutte le pensioni erogate dall’INPS, incluse le pensioni di anzianità, di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità; non sono eleggibili, invece, le pensioni calcolate con il sistema contributivo. Inoltre, non si ha diritto all’integrazione al minimo se non si rispettano determinati requisiti di reddito.

Chi ha diritto all’integrazione al trattamento minimo?

Per quanto concerne il reddito personale, ha diritto all’integrazione al trattamento minimo il cittadino che non è sposato (o è divorziato) e possiede un reddito annuo non superiore a 6.524,07 euro. Chi invece possiede un reddito superiore a tale soglia, ma inferiore a 13.049,14 euro annui (il doppio del reddito massimo precedentemente indicato), ha diritto a una integrazione ridotta.

Tale integrazione ridotta si calcola sulla base della differenza tra il limite di 13.049,14 euro e il reddito percepito, divisa per tredici mensilità.

Chi non ha diritto all’integrazione?

Chi, infine, percepisce un reddito superiore ai 13mila euro non ha diritto ad alcuna integrazione, a prescindere dall’ammontare della sua pensione.

Diverso il caso di chi risulta coniugato (reddito familiare). Per calcolare le soglie di integrazione al minimo chi è sposato deve infatti sommare al proprio reddito quello del coniuge; il pensionato ha quindi diritto all’integrazione quando il reddito annuo complessivo non supera i 19.573,71 euro e il reddito del pensionato non supera i 6.524,07 euro.

Quando si ha diritto all’integrazione parziale?

Si ha, invece, diritto all’integrazione parziale quando il reddito annuo complessivo è inferiore ai 26.098,28 euro e il reddito del pensionato non supera i 13.049,14 euro. Infine, e similmente ai casi di reddito personale, non rientra nel beneficio il pensionato che, da solo o insieme al coniuge, percepisce una somma che supera quelle previste per l’integrazione parziale.

Nessun limite di reddito coniugale è invece previsto per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994.

Eccezioni e casi particolari

Non tutti i redditi del cittadino vanno contati nel calcolo delle soglie limite. Non devono essere infatti considerati i redditi della casa di abitazione, le pensioni da integrare al minimo, i Tfr e i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra e le pensioni degli invalidi civili). Sono inoltre previsti dei casi specifici nei quali chi percepisce una pensione molto bassa ha anche diritto a una maggiorazione sociale. Riceve infatti un importo aggiuntivo di 25,83 euro al mese i cittadini che hanno dai 60 ai 64 anni, 82,64 euro chi ha tra i 65 e i 69 anni e 136,44 euro coloro che hanno almeno 70 anni.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento