Dopo un serie di regole in materia tributaria (meglio precisate in un precedente articolo) il disegno di legge modifica le norme in materia di competenza territoriale.
In particolare stabilisce che ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5mila abitanti in luogo degli attuali 7mila. Sono, inoltre, eliminate le vigenti norme in forza delle quali ai fini dell’assegnazione delle sedi notarili occorre tener conto del volume degli affari locali nonché del reddito annuo minimo.
Viene, inoltre, sancito il principio di competenza regionale. Il disegno di legge si pone un obiettivo ancora più ambizioso: estendere la competenza dei notai oltre i confini regionali. È previsto infatti che il notaio possa esercitare il suo ministero nell’intero distretto di Corte d’Appello se quest’ultimo comprende più regioni: tuttavia occorre precisare che al momento solo il distretto di Corte d’Appello di Torino copre due Regioni (Piemonte e Valle d’Aosta).
Ulteriore novità sta nel fatto che il legislatore intende affidare il registro delle successioni al Consiglio Nazionale del Notariato esonerando le già ingolfate cancellerie dei tribunali. Tale registro sarà consultabile da chiunque anche telematicamente mediante un notaio al quale sarà demandato il compito di rilasciare estratti e certificati.
Previsione più delicata che tocca tematiche giuridiche sostanziali è quella inerente le società a responsabilità limitata semplificate.
Facendo un piccolo passo indietro occorre ricordare che la s.r.l.s. è stata introdotta nel 2012 per incentivare la costituzione di nuove società in periodo di crisi economica e a tal fine il legislatore ha previsto la possibilità di costituire società con capitale minimo di un euro (con forti limiti alla distribuzione degli utili fin quando il capitale sociale non è reintegrato a 10.000 euro).
La vigente disciplina prevede che l’atto costitutivo debba avere la forma di atto pubblico ma al fine di evitare i costi dell’assistenza notarile le parti possono avvalersi del modello standardizzato tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia. Infatti in tal caso la prestazione del notaio deve essere gratuita.
Il problema è che il modello del Ministero è molto basico e scarno e suscettibile di naturali integrazioni che soddisfino le esigenze delle parti. Tale fenomeno ha portato il Ministero della Giustizia ad adottare un parere in forza del quale quando le parti chiedono modifiche al modello standard il notaio ha diritto ad un compenso (parere ministero della giustizia, 10-12-2012, prot. n. 43644).
Il ddl concorrenza forse al fine di risolvere tale cortocircuito consente di redigere l’atto costitutivo della s.r.l.s. o per atto pubblico o per scrittura privata.
Naturalmente se tale norma alleggerisce le forme al fine di incentivare la costituzione di nuove società a responsabilità limitata garantendo maggiori flessibilità rispetto alle esigenze delle parti, allo stesso tempo crea un pericoloso precedente sistematico consentendo che la costituzione di una società possa essere rimessa alla sola autonomia privata senza passare sotto il preventivo controllo del pubblico ufficiale.
Di tale problema il ddl concorrenza in parte se ne fa carico: infatti sono delegate le competenze notarili in materia di antiriciclaggio al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
È vero che da tale maggiore flessibilità i privati potrebbero trarre dei benefici ma a che prezzo?
In primo luogo, non è detto che il conservatore abbia competenze in materia di antiriciclaggio.
In secondo luogo, se l’atto è redatto dai privati spetterà agli amministratori provvedere all’iscrizione presso il registro delle imprese e non più al notaio.
Infine un atto costitutivo scritto dai privati e quindi senza l’opportuna assistenza e competenza notarile potrebbe pregiudicare o comunque rallentare l’iscrizione (si ricorda che ha efficacia costitutiva) dello stesso presso il registro delle imprese, essendo più alto il rischio che l’atto presenti irregolarità formali e sostanziali.
Se sia il controllo notarile l’ostacolo alla costituzione delle s.r.l.s. solo il tempo potrà dirlo.
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