A giudizio della Suprema Corte era da considerare illegittimo la costituzione di un fondo patrimoniale in prospettiva di futuri lavori non preventivati.
Invece, era da considerare come necessario il rimborso all’amministratore per spese di stretta gestione del condominio anche se non documentabili, in quanto l’attore non aveva avanzato richiesta di esibizione di documenti giustificativi di contabilità.
A chiarimento, interviene l’art. 1720 c.c. che recita: “il mandatario ha diritto al rimborso delle anticipazioni operate per conto del mandate, e deve necessariamente essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali ogni spesa che non sia urgente deve essere approvata preventivamente dall’assemblea”.
Nel caso di specie Tizio amministratore richiedeva il rimborso delle spese sostenute non documentabili al Condominio che con delibera aveva approvato il rendiconto.
Questo principio di diritto enuncia il diritto al compenso del professionista.
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