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Ingiuria: cosa dice la legge. La decisione della Cassazione
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Il recente D. Lgs. n. 7/2016 ha abrogato, insieme ad altri reati, il reato di ingiuria. Difficile, sulla base di questa nuova norma, stabilire se, per quanto riguarda le sentenze precedenti l’emanazione del decreto ma non ancora passate in giudicato, si debbano considerare le sanzioni civili derivate dall’ingiuria annullate insieme a quelle penali oppure no. Con la sentenza n. 25062/2016, la Cassazione è stata chiamata a giudicare un simile caso. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Macerata, e nel settembre del 2014 la sua pena era stata ridotta dal Tribunale per la concessione di circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale di Macerata aveva inoltre confermato le statuizioni civili già decise dal Giudice di Pace e aveva condannato l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha annullato la sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Suprema Corte ha tuttavia rinviato il caso al Tribunale di Macerata per la determinazione delle sanzioni pecuniarie civili. Partendo dal fatto che l’ingiuria, essendo ora non più un reato ma un illecito civile, obbliga al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione economica, gli Ermellini hanno dunque stabilito che tale regolamento si applica anche ai fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7/2016. Questa sentenza si pone in accordo con la sentenza n. 24029/2016 ma in contrasto con le decisioni n. 21721/2016 e 24036/2016.
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I due orientamenti opposti
Negli ultimi mesi, dunque, si è assistito alla nascita di due veri e propri opposti orientamenti per quanto riguarda l’interpretazione del D. Lgs. n. 7/2016. La confusione nasce dal decreto legislativo stesso, che all’art. 12 (Disposizioni transitorie) afferma che le sanzioni pecuniarie civili “si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore” del decreto, ma non specifica la sorte di quelle sanzioni civili ordinate dal giudice con la sentenza che è oggetto di impugnazione in secondo grado o Cassazione.
La sentenza n. 25062/2016 aderisce alla linea di pensiero, già creata con la sentenza n. 24029/2016, secondo la quale la mancanza di una specifica norma transitoria che disponga di questo caso nel decreto legislativo non implica che le sanzioni civili debbano essere revocate. Le precedenti sentenze n. 21721/2016 e 24036/2016, al contrario, sostengono che la mancanza di una norma transitoria implica la revoca delle statuizioni civili, anche in considerazione del fatto che l’azione civile ha carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale.
Il contrasto interpretativo nato in seguito all’emanazione del decreto porterà molto probabilmente a una riunione delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
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