L’ordinanza del Sindaco che vieta ai proprietari di cani di accedere alle aree di verde pubblico è illegittima in quanto non bilancia adeguatamente le esigenze dei cani e dei loro padroni con quelle di chi invece di cani non ne ha.
Un’Associazione impugna l’ordinanza del Sindaco che vieta ai proprietari e detentori di cani di accedere a tutte le aree verdi pubbliche.
L’Amministrazione contesta innanzitutto la legittimazione dell’Associazione ad agire in giudizio visto che si tratta di Associazione che persegue la tutela degli animali.
Il TAR invece non è d’accordo con l’Amministrazione e chiarisce che:
– in primo luogo l’Associazione è legittimata ad agire contro l’ordinanza sindacale avendo come fine la tutela del benessere degli animali che potrebbe essere effettivamente ridotta dall’ordinanza in questione;
– inoltre il divieto assoluto di introdurre cani nelle aree verdi, pur considerando che persegue il meritevole fine di tutelare i cittadini dal fatto che spesso i cani sono lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le feci, appare comunque eccessivo perché limita la libertà di movimento delle persone risultando perciò sproporzionato rispetto al fine;
– ciò che invece legittimamente l’Amministrazione può fare è preoccuparsi di garantire il rispetto delle norme esistenti che impongono ai proprietari di cani di tenerli al guinzaglio e di raccoglierne le feci.
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