Nuovo Codice Appalti: come possono affidare i contratti le stazioni appaltanti?

Redazione 15/06/16
Approfondimento tratto dal seguente volume

Come possono affidare i contratti le stazioni appaltanti che saranno qualificate e quelle che non lo saranno?

Per approfondire si consiglia lo SPECIALE SU NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 2016

La fascia di “autonomia garantita” per tutte le stazioni appaltanti

L’art. 37, comma 1, primo periodo stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40mila euro e di lavori di importo inferiore a 150mila euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.

La disposizione fa anzitutto salve le norme vigenti relativi agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al mercato elettronico o a sistemi telematici di negoziazione). Pertanto, anche all’interno della fascia di autonomia infra 40mila euro, gli acquisti di beni e servizi dovranno essere effettuati previa verifica circa l’eventuale obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto centralizzati, ovvero tramite prioritario ricorso a strumenti elettronici di acquisto o negoziazione.

Lo spazio di autonomia comprende dunque:

1) acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40mila euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro:

– ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40mila euro, è consentito l’affidamento diretto, adeguatamente motivato (si rinvia al Cap. 5 per l’esame delle procedure di affidamento sotto-soglia); – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro, avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), i lavori di importo inferiore a 150mila euro possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

2) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

La Relazione tecnica precisa che tale modalità non incontra limiti di importo. Gli “strumenti di acquisto” messi a disposizione dalle centrali di committenza sono definiti dall’art. 3, comma 1, lett. cccc) quali “strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”.

Pare evidente che l’adesione alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali non incontri limiti di importo. Discorso diverso è da farsi per gli acquisti su catalogo pubblicati nel mercato elettronico in termini di Ordini Diretti di Acquisto (O.D.A.), per i quali, attesa la natura di affidamenti diretti, il limite generale va individuato nell’importo inferiore a 40.000 euro. Gli «strumenti di negoziazione» sono invece definiti dall’art. 3, comma 1, lett. dddd) quali “strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”.

Tali strumenti sono sempre ammessi, nell’ambito della fascia di autonomia, ma fino alle soglie massime consentite (40mila euro per beni e servizi e 150mila euro per lavori). L’art. 37, comma 1, secondo periodo stabilisce poi che “Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”.

Vai all’approfondimento completo su Stazioni Appaltanti

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Videoconferenza in diretta a cura dell’Avv. Alessandro Massari

Lunedì 20 giugno 2016 – dalle 10.00 alle 11.00

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