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Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
A) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare o prodotti agricoli o sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
B) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3).
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
Ai fini della circolazione: su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o ad angoli metallici, purchè muniti di sovrapattini, nonchè le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Le macchine agricole, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
Le macchine agricole ed i rimorchi agricoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 ton per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione e rilascio di carta di circolazione.
Sono invece soggette al rilascio di certificato di idoneità tecnica alla circolazione le macchine agricole ad un asse, le macchine agricole operatrici trainate ed i rimorchi agricoli di massa non superiore a 1,5 ton.
Per le macchine agricole operatrici trainate ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 ton per i quali il previgente Codice della Strada non prevedeva documenti di circolazione a seguito, dell’emanazione del D.M. n.586 del 1996 ha disposto che per tali macchine, se già in circolazione alla data del 06 maggio 1997 è sufficiente una dichiarazione datata e firmata dal proprietario.
È opportuno ricordare che l’attestazione dovrà riportare la fabbrica, tipo e numero di telaio ed indicare che l’immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del precedente Codice della Strada ovvero entro la data del 06 maggio 1997.
I proprietari dei suddetti veicoli possono ottenere l’immatricolazione e l’intestazione delle predette macchine agricole, previa iscrizione nel Registro delle Imprese, come Azienda Agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro-meccaniche o locazione di macchine agricole nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
Con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. nr. 23828 datata 10 agosto 2011 ha precisato che a norma dell’art. 110 C.d.S. Immatricolazione e trasferimento della proprietà di macchine agricole in capo a produttori agricoli esentati dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Con nota prot. n. 1394/DGT/4 del 20 aprile 2001, la Direzione Generale Territoriale per il Centro-Sud ha espresso l’avviso che i produttori agricoli esentati dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese possano richiedere l’intestazione di macchine agricole sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità di impresa agricola.
Inoltre, poiché su detti produttori grava comunque l’obbligo di richiedere o di mantenere la partita IVA (v. Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. VI-13-1085/94 del 25 ottobre 1994), la Direzione Generale Territoriale per il Centro-Sud ha espresso altresì l’avviso circa la necessità che gli interessati dimostrino il possesso di tale requisito.
Ciò premesso, nel ritenere condivisibile l’impostazione interpretativa manifestata dalla Direzione Generale Territoriale per il Centro-Sud e trattandosi di questione che riveste interesse di carattere generale, appare opportuno estendere a tutte le Direzioni Generali in indirizzo le istruzioni operative che di seguito si illustrano, al fine di uniformare l’azione amministrativa di tutti gli UMC.
Pertanto, nel caso di immatricolazione o di trasferimento della proprietà di macchine agricole in capo a produttori agricoli (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) esentati dall’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d. P.R. 25 marzo 1997, n. 77, gli interessati sono tenuti a comprovare, a mezzo di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000, di essere titolari di impresa agricola e di essere in possesso di partita IVA con indicazione del relativo numero.
Si invitano tutte le Direzioni Generali Territoriali a diramare i contenuti della presente circolare a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza.
Il richiamato art. 110, pone in evidenza che le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 ) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3) e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessivi non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento a nome di colui dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Nel Regolamento di Attuazione, all’art. 294, prevede “Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole”
In esso si legge che l’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.
L’ufficio sopra indicato, ove il caso ricorra, provvede all’immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità ovvero a nome del presidente pro-tempore dell’ente o consorzio pubblico.
La dichiarazione attestante che il richiedente l’immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all’articolo 110, comma 2, del Codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l’esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall’articolo 110, comma 3 del Codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.
Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all’articolo 57 del Codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.
Questo ci induce a introdurre la nuova circolare ministeriale Prot. n. 12484/08.03 del 27/05/2016, avente ad oggetto: Cessazione dalla circolazione su strada di macchine agricole. Casi particolari.
Premessa
Com’è noto, l’art. 110 C.d.S disciplina l’immatricolazione di talune categorie di macchine agricole ed individua, con elencazione tassativa, i soggetti che ne possono essere intestatari (aziende agricole e forestali, imprese che effettuano lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici).
La medesima norma, tuttavia, impone l’obbligo dell’immatricolazione unicamente al fine della circolazione su strada, tenuto conto che le predette macchine, per loro caratteristica tecnica, sono destinate ad essere utilizzate prevalentemente all’interno dei terreni agricoli o comunque delle aree adibite a lavorazioni agromeccaniche.
Pertanto, dalla lettera della norma in esame deriva che, per regola generale, le macchine agricole non sono assoggettate ad immatricolazione e che quest’ultima costituisce solo un’eccezione motivata dalla esigenza, laddove, sussistente, di circolare su strada.
Conseguentemente, così come si rende possibile che una macchina agricola non venga mai immatricolata per tutto il corso del proprio ciclo vitale, deve riconoscersi anche la possibilità che una macchina agricola già immatricolata cessi dalla circolazione su strada nei casi in cui:
- lo stesso intestatario intenda utilizzarla esclusivamente all’interno di aree agricole o forestali, senza necessità che venga fatta circolare su strada; in tal caso, sono escluse le macchine agricole intestate a nome di imprese che esercitano attività di locazione senza conducente;
- venga trasferita (inter vivos o mortis causa) in proprietà ad altro soggetto che, stante le disposizioni dell’art. 110 c.d.s., non potrebbe richiederne l’intestazione a proprio nome (ad es. perché non titolare di azienda agricola) o che comunque non abbia l’esigenza di farla circolare su strada.
Tuttavia, in ragione delle specifiche disposizioni contenute nella legislazione di settore, occorre che:
- non si tratti di trattrici agricole, in quanto tali iscritte nel pubblico registro automobilistico, la cui cessazione dalla circolazione è disciplinata pertanto da disposizioni inderogabili in via meramente amministrativa;
- non sussistano eventuali vincoli derivanti dall’aver beneficiato di incentivi pubblici all’atto dell’acquisto della macchina agricola per la quale si chiede la cessazione dalla circolazione.
Procedura
Ai fini della cessazione dalla circolazione su strada, l’intestatario del veicolo (o l’erede, se ricorre il caso) presenta istanza presso l’UMC competente per territorio, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, allegando:
- l’attestazione di versamento di € 10,20 sul c.c.p. n. 9001 (tariffa di motorizzazione dovuta ai sensi della legge n. 870/1986) e di € 32,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposte di bollo);
- la targa e la carta di circolazione;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme allo schema di cui all’allegato alla presente circolare.
Ricevuta la documentazione, l’UMC procede agli aggiornamenti d’archivio ed al rilascio di un certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione su strada della macchina agricola, secondo le istruzioni tecniche che verranno diramate con apposita comunicazione.
La procedura descritta entrerà in vigore a partire dal 12 settembre 2016.
Avvertenze finali
Restano invariate le istruzioni operative contenute nel cap. III), par. C) della circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012, relative alla cessazione dalla circolazione di macchine agricole (ed operatrici) immatricolate, in relazione alle ipotesi di esportazione, di demolizione e di perdita di possesso.
Resta inoltre fermo che, a fine vita della macchina agricola cessata dalla circolazione secondo la procedura descritta dalla presente circolare, ricade sul relativo proprietario l’onere di conferimento ad un centro di raccolta, che provvederà alla demolizione nel rispetto della legislazione vigente in materia di smaltimento di tale tipologia di rifiuti.
Si invitano, infine, gli Uffici in indirizzo ad informare correttamente l’utenza interessata in ordine al divieto di circolare su strada con macchine agricole cessate dalla circolazione su strada, a pena della sanzione prevista dall’art. 110, comma 6, C.d.S. nonché delle sanzioni previste dall’art. 193 C.d.S. in relazione all’inadempimento degli obblighi assicurativi RCA.
Allegato alla circolare 27.5.2016, prot. n. 12484/08.03
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritta …………………………………….., nato/a a ………………………………… il ……………… e residente a …………………………………………………………………….. (Comune, via e numero civico) in qualità di ……………… dell’Azienda/Impresa/Ente ……………………………….. (denominazione) intestatario/a della macchina agricola targata …………………………, consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste in caso di false dichiarazioni,
dichiara:
– che la predetta macchina agricola non è iscritta nel pubblico registro automobilistico;
– di voler cessare dalla circolazione la predetta macchina agricola (barrare la voce che ricorre):
o perché destinata esclusivamente alle lavorazioni ……………………… (agricole, forestali, agromeccaniche) dell’Azienda/Impresa/Ente suindicata/o, da espletare senza necessità di circolare su strada;
o perché ceduta in data ………….. a favore di ……………………………………… (nome, cognome, Comune e indirizzo di residenza/denominazione e sede) che intende destinarla esclusivamente a lavorazioni ……………… (agricole, forestali, agromeccaniche) da espletare senza necessità di circolare su strada.
– che non sussistono vincoli, ai fini della richiesta cessazione dalla circolazione, derivanti dall’aver beneficiato di incentivi pubblici all’atto dell’acquisto della predetta macchina agricola.
(luogo e data)
……………………..
(firma)
…………………………….
Si allega copia del seguente documento di identità/riconoscimento: ………………………….. n. ……………. rilasciata/o da ……………………………….. il ………………………….
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