Canone Rai in bolletta, diventa operativo: le novità del decreto e il testo

Redazione 06/06/16
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Sono state pubbliche nella Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 94 del 13 maggio 2016 le disposizioni sul nuovo pagamento del canone Rai. Con la pubblicazione in G.U., quindi, le nuove modalità di addebito del canone tv diventano ufficialmente operative.

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Come stabilito dalla legge di Stabilità 2016, da quest’anno, infatti, il canone Rai verrà addebitato direttamente sulla bolletta per l’utenza elettrica, in rate mensili.

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CANONE RAI: AL VIA IL NUOVO PAGAMENTO, COSA CAMBIA CON LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO

Il decreto attuativo pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2016, rispetto alla bozza originaria ha subito delle modifiche volte a integrare quanto rilevato dal Consiglio di Stato.

Dai giudici amministrativi, infatti, era stato rilevato come il testo  del decreto presentasse delle lacune, in particolare concernenti la corretta definizione di apparecchio televisivo.

Apparecchio televisivo: quali sono?

Al riguardo è poi intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 9668 del 20 aprile 2016, in cui ha chiarito che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”.

Esclusi pertanto pc, tablet e smartphone.

CANONE RAI IN BOLLETTA:LE NOVITÀ DEL DECRETO ATTUATIVO

Ecco, in sintesi, che cosa prevede il decreto sulle nuove modalità di pagamento del canone Rai.

1) L’Acquirente Unico S.p.a. inoltra all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni che riguardano i contratti di fornitura elettrica (Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015);

2) l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle informazioni a disposizione nel sistema informativo in Anagrafe Tributaria, trova i contratti della tipologia altri clienti domestici per i quali il luogo di fornitura coincide con la residenza dell’intestatario, comunicandone poi gli estremi all’Acquirente Unico S.p.a. (si precisa che queste informazioni vanno trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno);

3) l’Acquirente Unico S.p.a., mediante il Sistema informativo integrato, mette a disposizione delle imprese elettriche le informazioni di cui al punto sovrastante, entro il 7 novembre di ogni anno;

4) l’Agenzia delle Entrate, durante l’avvio del sistema, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le seguenti informazioni:

a) sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi (dietro specifiche modalità e termini approvati dalle Entrate con i provvedimenti del 24 marzo e 21 aprile 2016);

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b) sui soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica nei confronti dei quali non si deve addebitare sulle fatture per l’energia elettrica poiché il pagamento è già stato effettuato con diverse modalità ovvero in quanto almeno uno 2 componenti della nucleo familiare anagrafico è esente dal versamento del canone;

c) le modifiche apportate nei dati di cui ai punti a) e b).

CANONE RAI IN BOLLETTA: COME CAMBIA IL PAGAMENTO

Quanto introdotto da dalla legge di Stabilità 2016, è stato convalidato dal decreto attuativo. Quindi, nello specifico, ecco cosa bisogna fare per pagare il canone Rai:

– il pagamento va fatto in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica con scadenza del versamento consecutiva a quella  delle rate;

– le suddetta rate mensili scadono il 1° giorno di ogni mese, da gennaio ad ottobre;

– vengono immesse nelle fatture dall’impresa di fornitura elettrica esclusivamente le rate del canone Rai scadute nei periodi in cui risulta esserci la certezza della titolarità del contratto di fornitura della luce;

– le fatture vengono trasmesse ai clienti anche qualora non vi siano importi dovuti a titolo di consumi elettrici.

CANONE RAI IN BOLLETTA: COME CAMBIA IL SISTEMA DI CONTROLLO E IL RUOLO DEI COMUNI

Cambiano in parte anche il sistema relativo ai controlli e il ruolo rivestito dai singoli Comuni. Questi ultimi, infatti,  sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino I – Sportello SAT, dietro richiesta, i dati riguardanti le famiglie anagrafiche.

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