Caso
Il caso concreto vede un genitore – padre – fare ricorso al Tribunale avverso la ex moglie che gli aveva ingiunto di pagare una rilevante somma; somma sostenuta per spese dentistiche per i figli.
L’uomo ricorreva motivando nel ricorso di non essere stato messo al corrente di tali spese e che la ex moglie aveva deciso di proprio arbitrio.
La decisione
I giudici nell’esaminare la vicenda decidevano per la revoca del ricorso ingiuntivo ordinando al ricorrente di provvedere al pagamento di una sola parte della somma richiesta per tali interventi urgenti.
Infatti, se gli interventi non presentano il carattere dell’urgenza e gli ex coniugi non si sono prima concordati non possono essere rimborsate le spese sostenute.
Il Tribunale romano evidenziava che “deve essere revocato il decreto ingiuntivo relativo alle spese dentistiche nei confronti dei figli, se gli interventi non sono urgenti e manca l’accordo tra i genitori e il servizio affidatario dei minori”.
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Trattato della separazione e divorzio
La presente opera, aggiornata con la negoziazione assistita, viene suddivisa in tre tomi e affronta in modo pragmatico le tematiche coinvolte nell’ambito della separazione e del divorzio. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale. Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario con allegato il Cd-Rom (che contiene le formule compilabili e stampabili). Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nel procedimento di separazione o divorzio.Il PRIMO TOMO è formato da dieci capitoli, ognuno di essi è suddiviso in sezioni e paragrafi.Si trattano temi riguardanti: l’addebito, il risarcimento del danno, gli accordi tra i coniugi, la riconciliazione, la responsabilità genitoriale, la posizione degli avi, gli effetti patrimoniali e contributivi, le spese straordinarie, la pensione di reversibilità, gli aspetti tributari e fiscali e altro ancora.Il SECONDO TOMO suddiviso in dodici capitoli, tratta le tematiche processuali riguardanti la separazione e il divorzio.Si illustrano temi come la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, la giurisdizione in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e di mantenimento, i soggetti del procedimento, la fase presidenziale, il procedimento avanti al giudice istruttore, la mediazione familiare, la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, le impugnazioni, l’esecuzione dei provvedimenti, i procedimenti fondati sull’accordo tra le parti, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili dal Cd-Rom allegato. Il trattato ha una pagina dedicata sul sito www.trattatioperativi.it che, previa registrazione tramite il codice all’interno del cofanetto, permette all’utente di essere aggiornato sulle eventuali novità in materia.Michele Angelo Lupoi Avvocato del Foro di Bologna, si occupa di diritto civile, diritto di famiglia e controversie transnazionali. È professore associato di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, insegna Diritto processuale civile e Diritto fallimentare. È coordinatore del Corso di studi magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna.
A cura di Michele Angelo Lupoi | 2015 Maggioli Editore
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Che cosa si intende con l’espressione spese straordinarie?
Il nostro Legislatore non ha fornito la definizione di spese straordinarie; al riguardo è intervenuta la dottrina e la giurisprudenza trattandosi di un tema sul quale gli ex coniugi vengono spesso a scontrarsi. Devono ritenersi “straordinarie” le spese eccezionali, imprevedibili o occasionali anche se spesso i Tribunali si pronunciano in senso opposto nel qualificare una spesa ora come ordinaria ora come straordinaria.
Sono, dunque, spese straordinarie quelle spese connotate dal requisito dell’imprevedibilità e che non possono essere computate nell’assegno di mantenimento da corrispondersi mensilmente.
Ricadono nell’ambito delle spese straordinarie: quelle destinate a far fronte alle esigenze scolastiche, di salute, sportive e ludiche
In presenza di tali spese è necessario che i genitori si accordino.
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Di recente i Giudici di Piazza Cavour con la Cass. Ord. 2127/2016 hanno stabilito che non è configurabile a carico del coniuge che vive con la prole, “un obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso”.
Se l’altro genitore rifiuta il rimborso motivando che la spesa non era stata concordata che fare?
In questo caso il Giudice “valuta la rispondenza della spesa all’utilità per il figlio tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori”.
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