730 precompilato 2016: ecco gli errori più gravi da non fare

Redazione 30/05/16
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In vista dell’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi, sono in molti i contribuenti alle prese con le indicazioni su come compilare correttamente il modello 730 precompilato.

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SPECIALE SU 730 PRECOMPILATO: COSA CAMBIA

Gli errori o le dimenticanze nella compilazione dei moduli del Fisco, infatti, possono costare caro. Per questa ragione, si riporta di seguito un guida riassuntiva sui 7 errori da non commettere nella compilazione del modello 730/2016.

PER TUTTE LE ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI 730 E UNICO 2016:

1) FAMIGLIA : LA TRAPPOLA DEGLI SCONTI

Nel caso in cui il contribuente continui a considerare un figlio come parente a carico, usufruendo di conseguenza delle detrazioni forfettarie e di quelle connesse alle spese detraibili sostenute nel loro interesse, sebbene questo, nel corso dell’anno, abbia conseguito un reddito complessivo lordo superiore a 2.840,51 euro, può incappare in dannose ripercussioni.

In tal senso, infatti, non solo verrà calcolata l’imposta minore versata e applicato il conguaglio, ma sarà anche necessario pagare le relative sanzioni ed interessi.

2) SPESE PER LA SCUOLA: COSA SUCCEDE SE CI SI DIMENTICA DI COMUNICARLE

Se il contribuente dimentica di comunicare le spese sostenute per la frequentazione di scuole primarie o secondarie dei figli a carico, si ricorda che da quest’anno si inseriscono nelle detrazioni per l’istruzione dei figli anche le spese delle scuole del 1° ciclo di istruzione e le secondarie (compresi pure gli asili nido), perde dei soldi.

3) CAMBIARE LAVORO: QUALI SONO GLI OSTACOLI

Nel caso in cui il contribuente non provveda ad informare l’ultimo datore di lavoro dei redditi da lavoro già percepiti  nel corso dell’anno, non chiedendo quindi di fare alcun conguaglio in busta paga, se cambia lavoro rischia di incorrere in sorprese negative.

Qualora, infatti, i redditi non siano sommati si profila per il contribuente il rischio di subire l’applicazione di aliquote IRPEF più basse, beneficiando di detrazioni più alte rispetto a quelle spettanti con la spiacevole conseguenza di conguagli e sanzioni elevate.

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4) POSSESSO DI PROPRIETÀ IMMOBILIARI: COSA SUCCEDE SE CI SI DIMENTICA DI COMUNICARLE

Se si possiedono attività immobiliari e/o mobiliari all’estero per cui si è soggetti ad Ivie o Ivafe o anche soltanto agli obblighi di monitoraggio correlati alla compilazione del quadro Rw, la mancata comunicazione può costare molto caro. Sono, infatti, previste salate sanzioni.

Con riferimento specifico al quadro Rw, poi, per la semplice dimenticanza  di compilare quello specifico campo, tali sanzioni arrivano anche se non è presente alcun reddito da dichiarare.

5) REDDITI DI LOCAZIONE: L’ERRORE PIÙ FREQUENTE

E’ piuttosto diffuso, da parte dei contribuenti, evitare di mettere in evidenza i redditi di locazione dei fabbricati abitativi per canoni non percepiti in mancanza della “convalida” di sfratto al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che, per quanto riguarda i canoni abitativi, fino al momento in cui non arriva la convalida di sfratto, si è comunque tenuti a dichiarare i canoni nonostante non siano stati percepiti. Se l’Agenzia delle Entrate procede ad un accertamento si rischia, infatti, di finire nella lista degli affitti in nero anche se così non è, con la conseguenza spiacevole di subire conguagli di tasse da pagare in più e pesanti sanzioni.

6) UTILIZZI CREDITI D’IMPOSTA: COSA SUCCEDE SE CI SI DIMENTICA DI COMUNICARLI

Come per il caso della mancata comunicazione delle spese per la scuola, anche se ci si dimentica di evidenziare tutti gli utilizzi dei crediti d’imposta durante l’anno precedente non chiesti a rimborso, utilizzati però in compensazione per il pagamento di altri tributi, si perdono dei soldi.

7) ESERCIZIO OPZIONE CEDOLARE SECCA: COSA SUCCEDE SE CI SI DIMENTICA DI COMUNICARLO

Il contribuente perde soldi anche nel caso in cui omette di indicare in dichiarazione dei redditi l’eventuale esercizio dell’opzione per la cedolare secca su qualche fabbricato. Stesso discorso se ci si dimentica di segnalare il codice di locazione agevolata sulla base degli accordi territoriali di cui all’articolo 2 c. 3 della L. 431/1998, i quali, si ricorda, danno diritto a riduzioni di aliquota nel caso di cedolare secca o di imponibile nel caso di mancata opzione per la cedolare secca.

Infine, si può incorrere in perdite se non si comunica che l’immobile in questione è stato riconosciuto di interesse storico oppure artistico. Le conseguenze negative connesse alla mancata comunicazione della cedolare secca sono che si devono pagare imposte in misura non esatta oppure più imposte del dovuto.

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