In particolare sono state spiegate le prassi da seguire per usufruire dei suddetti permessi al fine di assistere soggetti disabili in caso di coincidenza con le ferie programmate.
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PERMESSI LEGGE 104: SE COINCIDONO CON LE FERIE PROGRAMMATE COSA FARE?
Con l’interpello n. 20 del 20 maggio scorso, in materia di assistenza ai disabili, sono state chiarite dal Ministero del Lavoro le modalità con cui poter fruire dei permessi previsti dalla Legge 104 qualora gli stessi venissero a cadere in concomitanza con le ferie già programmate.
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Permessi Legge 194: quando e per chi?
Anzitutto, si ricorda che la Legge 104, all’art. 33 comma 3, ha riconosciuto il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso retribuito mensile, frazionabili in ore, ai seguenti lavoratori dipendenti:
– disabili in condizione di gravità;
– genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili che versano in condizioni di gravità;
– coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in condizioni di gravità.
Il riconoscimento di tale diritto può essere allargato anche ai parenti e affini di 3° grado esclusivamente, però, nei seguenti casi:
– genitori o coniuge del soggetto con disabilità grave che hanno compiuto 65 anni di età;
– parenti e affini di 3° grado anch’essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti (L. 183/2010).
Quando, però, l’utilizzo dei permessi si verifica nel periodo coincidente con le ferie programmate o il fermo produttivo dell’azienda, cosa succede?
SI CONSIGLIA IL SEGUENTE MANUALE
Il quesito era stato posto dalla CGIL mediante un’istanza di interpello al Ministero del Lavoro per chiarire il caso in cui il datore di lavoro nega la fruizione dei permessi legati alla 104 se appunto combacianti con il periodo di ferie programmate o in caso di fermo produttivo.
Il Ministero del Lavoro, ha pertanto chiarito che in caso di necessità di assistenza del disabile durante la fruizione delle ferie o della chiusura aziendale, godere del permesso fa sì che scatti automaticamente la sospensione della fruizione delle ferie.
In pratica, quindi, nonostante il datore di lavoro possa stabilire, ai sensi dell’art. 2109 c.c., il periodo in cui godere delle ferie annuali e, sulla base delle motivazioni di ordine produttivo, prevedere una programmazione della fruizione ferie, ovvero la chiusura dell’azienda per fermo produttivo, rimane escluso che possa negare l’utilizzo dei permessi ex Legge 104/92 nel corso del periodo di ferie già programmate. Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di controllare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza del disabile.
In caso di coincidenza tra permessi retribuiti e ferie, in conclusione, avranno prevalenza i permessi; le ferie non godute, infatti, potranno essere godute in un altro periodo previo accordo con il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene così come avviene per la malattia.
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