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IMU – TASI 2016: QUALI NOVITÀ PER QUEST’ANNO?
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Da quest’anno gli italiani non dovranno più versare la TASI sulla prima casa, mentre per quanto riguarda l’IMU-TASI sugli altri tipi di abitazione, ai fini dell’acconto, si applicano le aliquote 2015.
I contribuenti, dunque, per poterle conoscere possono consultare il sito web del Comune presso il quale si trova ubicato l’immobile in questione, nella sezione in cui sono indicate le aliquote di riferimento e le metodologie con cui effettuare il calcolo ai fini dell’acconto 2016 e del saldo.
Di seguito forniamo una breve guida sulle aliquote IMU-TASI 2016, sul metodo di calcolo e di pagamento, e infine sulle esenzioni previste.
IMU-TASI 2016: QUALI SONO LE ALIQUOTE DI RIFERIMENTO?
Le aliquote, con annesse nuove delibere 2016, dei vari Comuni possono essere consultate presso il portale del Dipartimento delle Finanze, accedendo dalla homepage alla sezione “Delibere aliquote IMU e TASI” da cui i contribuenti possono selezionare il Comune di appartenenza.
Delibere 2016
Nel caso in cui si selezionino le delibere 2016, si apprende che: “Il versamento della 1° rata dell’IMU 2016 e della 1° rata della TASI 2016 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2016 sulla base dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote applicabili, con riferimento a ciascuno dei due tributi, per l’anno 2015“.
Delibere 2015
Se, invece, si vuole verificare le delibere 2015, nel momento in cui sceglie il Comune il contribuente deve selezionare l’anno delibera 2015.
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IMU-TASI 2016: COME EFFETTUARE IL CALCOLO?
Tra i vari strumenti di calcolo online, si segnala il calcolatore di amministrazionicomunali.it, il quale permette anche di stampare il modello F24. A differenza di altre metodologie, in questo caso non si richiede al contribuente, ai fini del calcolo, di conoscere l’aliquota, essendo sufficiente inserire nel relativo campo il codice del Comune in cui si trova ubicato l’immobile. In questo modo, il sistema comunica l’aliquota in maniera automatica.
IMU-TASI 2016: COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO?
Il contribuente, come avveniva l’anno scorso, può effettuare il pagamento dell’acconto 2016 applicando le nuove aliquote, già deliberate eventualmente dal rispettivo Comune. Per conoscere le aliquote, se si consulta il sito del Dipartimento delle Finanze, è necessario selezionare l’anno 2016; al contrario si può effettuare la verifica diretta presso il Comune di appartenenza.
Questa si prospetta come la soluzione maggiormente conveniente nel caso in cui le aliquote abbiano subito una riduzione. Attenzione, però, perché, dal momento che i singoli Comuni hanno tempo fino ad ottobre per ritoccare le delibere IMU-TASI, il contribuente corre poi il rischio di dover effettuare un conguaglio più alto nel mese di dicembre.
IMU-TASI 2016: CHI NON PAGA?
Stando alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 sono esenti da imposte per questo 2016 le seguenti tipologie di immobili:
– prima casa e pertinenze (escluse le categorie A1, A8 e A9), la TASI è stata cancellata;
– immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale (come abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o in una struttura di cura);
– casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento;
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– fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola;
– terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti, o che si trovano presso terreni montani o parzialmente montani;
– imbullonati imprese: in tal caso le aziende sono tenute, entro il 15 giugno, a comunicare l’annessa variazione catastale, escludendo i macchinari fissi al suolo dalla superficie;
– unità immobiliare di cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite a prima casa;
– unico immobile del personale di Forze dell’ordine, Polizia, Vigili del fuoco, che non vi dimori in maniera abituale e che non sia dato in affitto;
– fabbricati adibiti ad alloggi sociali.
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