IMU e TASI 2016: come ottenere le Agevolazioni entro la scadenza del 16 giugno

Redazione 19/05/16
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Per poter fruire delle agevolazioni su IMU e TASI per le abitazioni date in comodato bisogna fare attenzione alle corrette modalità.

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AGEVOLAZIONI IMU-TASI 2016: COSA CAMBIA?

Per il 2016, la principale novità riguardo alle tanto temute tasse sulla casa è la previsione di una riduzione della base imponibile pari al 50% con attinenza alle abitazioni concesse in comodato a parenti linea retta di primo grado (genitori o figli).

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AGEVOLAZIONE IMU E TASI: CASE IN COMODATO A FIGLI O GENITORI

La questione più annosa, adesso, si concentra sulla prima scadenza in programma, quella relativa al versamento dell’acconto IMU e TASI 2016 da effettuare improrogabilmente entro il 16 giugno. Va ricordato che nel 2015 i sindaci, a determinate condizioni, avevano la possibilità di parificare le case date in prestito ai parenti in 1° grado. Tale scelta è stata fatta da circa 1700 Comuni.

La legge di Stabilità 2016, tuttavia, ha cancellato questa opzione introducendo lo sconto generale a livello nazionale del 50%. Seguendo questa impostazione, per legge devono essere utilizzate “l’aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente”.

Ne consegue che nel caso in cui l’aliquota 2015 sia rimasta invariata non c’è alcun problema: ciò nonostante i soggetti che hanno diritto allo sconto “nazionale” possono già considerarlo.

Più complicato, invece, comprendere la modalità con cui chi ha perso la possibilità dell’assimilazione è tenuto a pagare: in tal senso la soluzione più a portata di mano sembrerebbe quella di versare con l’aliquota “ordinaria” 2015, tuttavia sarebbe una mossa sensata non applicare sanzioni nei confronti di chi dovesse sbagliare.

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