Cessione di quote di Srls a persone giuridica, quando è valida?

Matteo Tambalo 24/05/16
Con nota del 15 febbraio 2016, prot. 39365, il Ministero dello Sviluppo Economico si è trovato a rispondere al seguente quesito posto dalla Camera di Commercio di Ancona, riguardante, in sintesi, la possibilità, a seguito di una cessione di quote, di includere nella compagine societaria di una società a responsabilità limitata semplificata un socio persona giuridica:

E’ stato depositato da un notaio iscritto nel ruolo del distretto notarile di Ancona l’atto di trasferimento quote sociali da una persona fisica ad una persona giuridica. Alla richiesta di  chiarimenti del Conservatore, il notaio evidenzia l’art 2463 bis C.C. pone il vincolo sulla costituzione della SRLS dalle sole persone fisiche, ma non vi sono vincoli espressi per le successive modifiche. Nell’ultimo comma del citato articolo, infatti, il codice civile, fatto salvo quanto previsto dal suddetto articolo, rimanda in quanto applicabile la disciplina delle società a responsabilità limitata alle SRLS. Si chiede allora se sia possibile, per le srl semplificate, addivenire a seguito di modificazioni o di cessione di quote, ad una compagine sociale inclusiva di persone giuridiche, espressamente escluse in fase costitutiva, come suggerirebbe una interpretazione letterale della norma citata, oppure se la limitazione della partecipazione alle persone fisiche debba intendersi come una caratteristica costante delle suddette società”.

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Come noto, l’art. 2463, comma 1, c.c. dispone che “La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. Il MISE ha evidenziato che l’atto di cessione di quote sociali di s.r.l.s. a soggetto diverso da persona fisica è consentito, in quanto, il divieto contenuto nel citato art. 2463, comma 1, c.c. riguarda la sola fase di costituzione della società. Un siffatto atto di cessione di quote è pertanto valido ed iscrivibile al Registro delle Imprese.

Tuttavia, proseguendo la propria analisi, il MISE si è interrogato sulla sorte della Srls a seguito dell’ingresso nella compagine sociale di soci persone giuridiche, stante il disposto codicistico sopra citato; orbene, dopo aver rilevato che la s.r.l.s. non rappresenta un tipo autonomo di società, nell’ambito delle società di capitali, ma un mero modo d’essere della società a responsabilità limitata e che la problematica attiene piuttosto all’aspetto causale o, se si preferisce, alle certezze che il modello semplificato dà al mercato in termini di aderenza formale e sostanziale allo standard approvato col DM 138/2012, il MISE ha evidenziato che l’ingresso nel capitale sociale di una s.r.l.s. di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere a tale srl le caratteristiche di srl semplificata, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile (riguardante la Srl a capitale esiguo).

Pertanto la società perde lo status particolare di srls ed assume quello di srl “ordinaria” a capitale esiguo. Sul punto si ritiene utile ricordare che, con riguardo alla srl a capitale esiguo, l’art. 2463 c.c., ai commi 4 e 5, dispone che:

  • L’ammontare del capitale puo’ essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione
  • La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva cosi’ formata puo’ essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione

Da ultimo si evidenzia che, in conseguenza dell’assunzione dello status di srl ordinaria, troveranno applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie e, come osservato dallo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 892 del 14 novembre 2013, la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente alla realtà e foriero di erronea informazione al mercato.

 

Matteo Tambalo

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