Vediamo nello specifico le indicazioni fornite dall’ANAC sugli affidamenti per cui ancora valgono le disposizioni del d.lgs. 163/2006 e non il Nuovo Codice Appalti.
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NUOVO CODICE APPALTI: QUANDO NON SI APPLICA?
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SPECIALE SU NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: TUTTE LE NOVITA’
Il D.Lgs. n. 163/2006 si applica a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016 compreso (il codice è entrato in vigore il 20 aprile), con una delle forme di pubblicità obbligatorie, continuando ad applicarsi anche le disposizioni previgenti nei seguenti specifici casi.
I CASI
1) Affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto:
A. rinnovo del contratto o modifiche contrattuali in seguito a rinnovi già previsti nei bandi di gara;
B. consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche purché limitate al tempo necessario per l’aggiudicazione della nuova gara;
C. varianti per cui non sia prevista l’indizione di una nuova gara.
2) Procedure negoziate indette (a partire dal 20.4.2016) in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e a causa della mancanza di offerte (purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata).
3) Procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato II B e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, quando era in vigore il d.lgs. 163/2006, un’indagine di mercato finalizzata a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché:
– sia certa la data di pubblicazione dell’avviso,
– la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse
– non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.
4) Affidamenti diretti o procedure negoziate in base ad accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti.
5) Adesioni a convenzioni stipulate prima del 20 aprile 2016.
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