Lo ha chiarito il Tribunale di Padova, con la sentenza del 12 gennaio 2016, n. 93.
SI CONSIGLIA IL SEGUENTE MANUALE A PREZZO SPECIALE:
IL CASO
Una banca avviava un pignoramento nei confronti di un cliente che non aveva rispettato l’obbligo di restituzione del mutuo; tuttavia quest’ultimo, dopo l’esecuzione forzata, stipulava e registrava un contratto di locazione sull’immobile.
L’istituto di credito citava così in giudizio tanto il locatore quanto il conduttore il quale, secondo le prospettazioni dell’istituto di credito, era a conoscenza della notifica del pignoramento al cliente moroso.
LA DECISIONE
Il conduttore è riuscito a dimostrare in giudizio di aver pagato, con bonifico bancario, prima della notifica del precetto, i canoni di tutto il periodo di durata del contratto di locazione, contratto registrato, però, solo dopo la notifica del predetto precetto.
La domanda della banca è stata rigettata per difetto di prova, non essendo riuscita a dimostrare il sospetto che il contratto di locazione fosse simulato, ossia concluso per ostacolare l’esecuzione forzata né che il conduttore fosse a conoscenza del pignoramento dell’immobile e che, ciò nonostante, avesse stipulato, in modo fraudolento, il contratto con il locatore.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento