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Qual è il rapporto tra i Criteri Minimi Ambientali e i relativi punteggi premianti previsti nei CAM con i criteri di sostenibilità energetico ambientale contenuti nel codice di cui all’OEPV del Codice (Art.95 comma 6)?
Occorre fare una breve premessa sui CAM: il Piano d’Azione Nazionale, rinvia ad appositi decreti, emanati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per ciascuna tipologia di acquisto con riferimento alle diverse categorie merceologiche individuate nel PAN-GPP.
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Per ciascun criterio o set di criteri, vengono definiti obiettivi quantitativi e temporali con riferimento alla loro applicazione nelle pratiche di acquisto pubblico che, con l’entrata in vigore del collegato ambientale, sono divenute obbligatorie con le diverse percentuali di applicazione.
Nello specifico, per gli appalti relativi all’acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio e per progettazione e costruzione ristrutturazione manutenzione di edifici, la norma prevede una applicazione del 100% del valore delle gare di appalto. Nel dispositivo, inoltre, è prevista l’applicazione dei CAM, per almeno il 50% del valore, per le ulteriori categorie di servizi e di prodotti per i quali sono stati emanati i relativi decreti. Tale norma si estende ai CAM, che saranno via via pubblicati, e che rientreranno nell’ambito della applicazione della predetta legge.
I criteri ambientali si definiscono “minimi” in quanto elementi “di base” di qualificazione delle iniziative ambientalmente preferibili, e costituiscono la dotazione minima di specifiche tecniche, atte a garantire un’adeguata risposta da parte del mercato all’offerta verde proposta.
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QUALI SONO I CRITERI AMBIENTALI DA UTILIZZARE NELLE GARE?
I criteri ambientali da utilizzare nelle gare, devono essere validi da un punto di vista scientifico, verificabili da parte dell’ente aggiudicatore, e realizzabili per le imprese offerenti.
Pertanto, laddove possibile, i criteri faranno riferimento alle norme tecniche esistenti ad etichette ecologiche ufficiali di vario tipo, attingendo dalle varie fonti informative esistenti; e saranno calibrati in modo da garantire il rispetto dei principi della non distorsione della concorrenza, e della par condicio, garantita a tutti gli offerenti.
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QUANDO SI PREVEDONO CRITERI PREMIANTI?
Si prevedono criteri premianti per le caratteristiche ambientali che verranno individuate in correlazione all’attribuzione di punteggi: tale procedura consiste, nell’assegnare dei punteggi tecnici in più in favore di determinate performance ambientali, così come tra l’altro previsto nel nuovo codice dei contratti.
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