Tra queste: debutto dei criteri di virtuosità nella distribuzione della manovra fra gli enti locali, ulteriori tagli dal 2013, rafforzamento del patto regionalizzato e nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Anzitutto, dal prossimo anno gli enti locali saranno suddivisi in quattro classi:
i più virtuosi, i virtuosi, i non virtuosi, i peggiori.
A decidere il posizionamento saranno i nove indicatori di virtuosità, che sono:
1. il rispetto del patto di stabilità nel triennio precedente,
2. gli investimenti finanziati con risorse proprie rapportati alla spesa corrente
3. la spesa in conto capitale rapportata alla spesa corrente,
4. l’incidenza della spesa di personale sulla spesa totale e il numero dei dipendenti sulla popolazione,
5. la situazione finanziaria nel triennio,
6. il livello nel triennio della spesa per auto di servizio,
7. il numero di sedi di rappresentanza (in Italia e all’estero),
8. l’autonomia finanziaria,
9. il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e la partecipazione alla lotta all’evasione fiscale.
Gli enti appartenenti alla classe dei più virtuosi avranno uno sconto di 200 milioni di euro sulla manovra posta a loro carico per il 2012 dall’articolo 14 del decreto legge 78/2010; sarà un decreto del Ministero dell’Economia, d’intesa con la Conferenza Unificata a definire la riduzione.
Dal 2013, inoltre, gli enti appartenenti alla categoria dei più virtuosi, insieme a quelli appartenenti alla categoria dei (solo) virtuosi, vedranno azzerati i tagli introdotti dal d.l. 78/2010 e non saranno soggetti alla ulteriore stretta prevista dal decreto in commento.
La “stretta” ammonta, per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, a 1 miliardo nel 2013 e 2 miliardi a partire dal 2014; essa opererà, per l’importo ridotto del bonus a favore dei virtuosi, sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo (per i comuni compresi nelle regioni a statuto ordinario) e sui trasferimenti, comprensivi della compartecipazione Irpef (per i comuni di Sicilia e Sardegna).
L’individuazione delle singole riduzioni è rinviata ad un decreto del Mef, d’intesa con la Conferenza Stato città, da emanare entro il 30 giugno 2012.
A decorrere dal prossimo anno le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle province autonome, degli enti locali del territorio, degli enti e organismi strumentali o il cui funzionamento è posto a carico dei predetti enti, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni (comprese le province autonome), previo accordo del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi regionali.
Ciò a condizione che la regione nel triennio precedente abbia rispettato il patto di stabilità interno in tutte e tre gli anni e non sia stata sottoposta ai piani di rientro dai deficit sanitari.
Le regole del patto regionalizzato richiedono che la regione, nell’individuare le entrate e le spese da considerare nel saldo valido ai fini del patto, rispetti i criteri europei e risponda del mancato raggiungimento dell’obiettivo, attraverso un maggiore concorso alla manovra nell’anno successivo, in misura pari allo sforamento.
Sono altresì confermate le sanzioni vigenti a carico degli enti inadempienti e il monitoraggio a livello centrale.
Le modalità di attuazione del nuove regole del patto regionalizzato saranno fissate con decreto del Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2011.
Intanto debutta la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario, di ammontare pari fino a dieci volte l’indennità di carica, per i primi, e fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri), per i secondi.
Essa sarà stabilita dalla sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nei casi in cui accertino che il rispetto del patto è stato raggiunto mediante imputazioni contabili “scorrette” o altre forme elusive; pensiamo, ad esempio, alla contabilizzazione delle entrate e delle spese alle cosiddette partite di giro, anziché ai pertinenti capitoli di bilancio.
Una ulteriore disposizione sancisce la nullità dei contratti e degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno; essa si applica agli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore del decreto in commento.
Ancora, dopo la soppressione dei trasferimenti statali operata con il federalismo fiscale, le sanzioni riferite a tagli o soppressioni degli assegni statali sono riferite anche alle “nuove” entrate del fondo sperimentale di riequilibrio; in caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare la differenza allo Stato.
Ci si chiede, come riflessione finale, se i criteri di virtuosità saranno davvero in grado di garantire principi meritocratici all’interno del comparto degli enti locali; il nostro timore è che fino alla determinazione dei fabbisogni standard la risposta alla domanda sia comunque negativa.
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