Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni: quando non siamo più obbligati a versarlo?

Redazione 25/04/16
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L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni quando c’è e come funziona?

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

È quanto affermato dalla Cassazione civile, sez. VI, con la sentenza n. 7168 depositata il 12 aprile 2016.

IL CASO

Il Tribunale di Cuneo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra due coniugi e affidava il figlio minore ad entrambi i genitori fissandone la residenza presso la madre cui era andata la casa coniugale.

Il Tribunale poneva, poi, a carico del padre un assegno mensile di 1.500 Euro destinato al mantenimento del figlio oltre al 50% delle sue spese straordinarie nonché un assegno divorzile di 800 euro mensili.

In accoglimento parziale dell’appello proposto dal marito, la Corte d’appello di Torino rideterminava in 600 Euro l’assegno divorzile e in 1.000 Euro il contributo in favore del figlio.

Il padre ricorreva per Cassazione lamentando, tra l’altro, che la Corte di appello non aveva provveduto alla rideterminazione degli assegni, pur avendo dato atto che il figlio, intanto divenuto maggiorenne, aveva ultimato una scuola per intagliatore di legno ed era quindi in grado di svolgere attività presso qualche laboratorio artigiano.

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CASSAZIONE: LA DECISIONE

Gli Ermellini hanno accolto la censura perché non coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

Ebbene, la Corte di appello sul punto aveva operato una riduzione dell’assegno in considerazione della acquisita capacità professionale a svolgere attività retribuita senza alcuna valutazione, però, sulla esistenza di una ridotta potenzialità reddituale che avrebbe giustificato il permanere dell’assegno sia pure in misura minore rispetto a quella stabilita nel primo grado del giudizio.

Redazione

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