L’abolizione degli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado – disposta dalla legge n. 352 dell’8 agosto 1995 – ha comportato la istituzionalizzazione di interventi didattici educativi ed integrativi finalizzati ad un efficace reinserimento nella programmazione di classe degli alunni, che nel corso dell’anno scolastico risultano essere carenti e/o insufficienti in una o più materie. Le modalità, gli strumenti e le risorse da destinare a tali interventi – comunemente denominati corsi di recupero e di norma di durata non inferiore a 15 ore – sono oggetto del D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 e del D. M. n. 80 del 3 ottobre 2007.
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L’obiettivo primario è di attivare iniziative di sostegno alla didattica e ai processi di apprendimento rispondenti ai bisogni degli studenti, che presentano lacune pregresse per favorirne le possibilità di successo formativo e per garantirne il diritto allo studio.
All’atto della redazione ed approvazione del POF, le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo in sede di programmazione delle attività didattico- educative di definire e di adottare criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico nel quadro di una offerta formativa qualificata e diversificata volta a colmare situazioni di carenza nell’apprendimento. Gli studenti hanno l’obbligo di saldare il debito formativo, partecipando produttivamente alle attività didattiche principali e a quelle integrative programmate ed attuate dai Consigli di classe e dai docenti sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni organizzative deliberate dal Consiglio di istituto.
I corsi di recupero sia quelli intermedi che quelli estivi sono obbligatori per gli alunni individuati dal Consiglio di classe, ragion per cui le famiglie che non intendono avvalersene devono darne comunicazione alla scuola e nel contempo dichiarare per iscritto di farsi carico di altre forme di recupero.
I punti qualificanti di tali attività possono così riassumersi:
– i Consigli di classe, subito dopo gli scrutini intermedi ( trimestrali o quadrimestrali), organizzano i corsi per gli studenti con insufficienze, che sono tenuti da docenti della scuola o con la collaborazione di insegnanti esterni; al termine gli studenti devono sostenere verifiche documentabili per dare prova di aver saldato il debito formativo;
– i Consigli di classe dopo lo scrutinio di fine anno comunicano alle famiglie le carenze degli studenti che abbiano riportato insufficienze in una o più discipline, deliberando di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva con conseguente rinvio di ogni decisione a dopo il 31 agosto;
– la singola istituzione scolastica organizza tempestivamente nel periodo estivo i predetti corsi di recupero, che si concludono entro il 31 agosto di ogni anno; subito dopo e comunque non oltre la data di inizio dell’anno scolastico gli studenti interessati devono svolgere le verifiche finali al termine delle quali con le operazioni di scrutinio il Consiglio di classe esprime il giudizio definitivo di promozione o non promozione. Ne consegue che gli alunni promossi, avendo colmato le lacune, sono in grado di affrontare in condizioni adeguate i programmi della classe successiva.
Dal punto di vista giuridico si ritiene opportuno fare alcune utili precisazioni circa le comunicazioni da inviare alle famiglie: tale incombenza grava sul Consiglio di classe e soprattutto sui docenti delle discipline interessate, i quali devono utilizzare tale strumento con chiarezza e tempestività.
In particolare, nelle comunicazioni da notificare alle famiglie al termine dei suddetti corsi di recupero intermedi va evitato l’uso di formule stereotipate relative al mancato saldo di un debito formativo, omettendo di fare cenno alle successive prove di accertamento da svolgersi nella restante parte dell’anno scolastico che sono determinanti per l’esito finale, ragion per cui esse potrebbero essere interpretate come preavviso di non promozione.
Oltre alla indicazione delle materie oggetto del recupero estivo, le comunicazioni relative all’esito dello scrutinio finale devono contenere un breve e motivato giudizio individuale riguardante il grado di profitto e di partecipazione dello studente, evitando del tutto l’uso di moduli stampati ovvero di formule standardizzate e ripetitive, che in sede di contenzioso per la loro genericità ed astrattezza sono frequentemente oggetto di annullamento nella migliore delle ipotesi per difetto di motivazione.
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