Con l’approvazione da parte della Giunta regionale di governo del disegno di legge di variazione dei confini territoriali derivanti dall’adesione dei Comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina alla città metropolitana di Catania, il processo di distacco-aggregazione sembra concretizzarsi.
L’ultimo step è infatti demandato all’Assemblea Regionale Siciliana che, con provvedimento legislativo, dovrà sugellare i nuovi confini dei territori interessati sia nella fase di distacco che in quella di aggregazione. In altra occasione abbiamo avuto occasione di manifestare non poche riserve sulla conformità costituzionale di tutto l’impianto della riforma dell’ente intermedio in generale e dello specifico procedimento referendario così come concepito. Non avere infatti previsto un quorum minimo di partecipazione popolare è un errore che potrebbe inficiare tutto, anche a distacco-aggregazione avvenuto.
L’incidente di percorso è dietro l’angolo e potrebbe essere provocato in qualsiasi momento, trovando un Giudice (non necessariamente a Berlino) che sollevi la questione di costituzionalità. Non si vuole qui mettere in discussione il diritto di autodeterminazione dei Comuni interessati, ma il correlato principio di “autonomia locale”, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001. Se, infatti “territorio” e “popolazione” sono due elementi “costitutivi” dell’ente territoriale di governo, tanto da richiedere il veicolo legislativo per la variazione dei medesimi, la scelta referendaria di distaccarsi dall’ente locale originario per aggregarsi ad un nuovo ente locale, non può non essere condivisa dalla maggioranza di quei cittadini che costituiscono la medesima “popolazione interessata”.
Senza considerare, altresì, che la carenza del procedimento legislativo si rileva anche per l’assenza di un preventivo coinvolgimento dell’ente locale che dovrebbe ricevere l’adesione delle nuove comunità. Il rispetto del principio costituzionale dell’autonomia locale sottende anche una valutazione di caratteri storici, culturali e identitari che potrebbero non conciliarsi con i nuovi ingressi. Ammesso che sia legittimo che un’esigua minoranza (e non lo può essere per ovvie ragioni non solo giuridiche) possa decidere le sorti del distacco del proprio Comune dall’ente intermedio originario in nome e per conto di tutta la “popolazione interessata”, chi può assicurare che l’aggregazione dei nuovi Comuni non dia luogo all’emersione e valutazione d’interessi locali dell’Ente ricevente contrapposti (o anche non integralmente concordanti con quelli espressi attraverso la debole soluzione disciplinata dal legislatore regionale propria dell’istituto referendario)? Sono state interpellate preventivamente le comunità della città metropolitana di Catania? O forse è bastevole “la pacca sulle spalle” data ai tre Sindaci dei Comuni migranti dal Sindaco di Catania?
In tale contesto, in cui si miscelano gli ingredienti peggiori delle politiche pubbliche, il distratto legislatore regionale, alla cui discrezionalità compete di determinare l’effetto di distacco-aggregazione dei Comuni interessati, non dovrebbe ritenersi vincolato potendo, invero, ritornare sui propri passi restituendo all’Ordinamento quelle regole di ragionevolezza e democraticità fin qui calpestate
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento