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Davanti al Giudice il conduttore dichiara di essere estraneo alla vicenda in quanto chi si occupa dell’attività di affittacamere è una seconda società incaricata dalla prima. Il Giudice respinge tale eccezione, ma non ritiene che esistano gli estremi per accordare una procedura d’urgenza al Condominio che reclama per questo. Il Giudice respingendo il reclamo afferma che:
– il conduttore del monolocale non può essere considerato estraneo alla vicenda processuale perché tra lui e la Società proprietaria esiste un contratto di locazione regolarmente registrato;
– in secondo luogo, il fatto che l’attività di affittacamere sia vietata dal Regolamento di condominio non è sufficiente per accogliere la domanda d’urgenza del Condominio non essendo provato un rischio irreparabile ed imminente in suo danno;
– il Condominio infatti non ha dimostrato l’esistenza di un pericolo per la tranquillità e la sicurezza dei condòmini in conseguenza dell’attività di bed&breakfast, ed anzi, viste le sue modeste dimensioni e le modalità in cui viene esercitata l’attività tale pericolo è da escludere.
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