È chiaro che il fenomeno delle targhe modificate è presente, ma spesso per camuffare, più o meno astutamente le targhe di auto e moto si utilizza dallo scotch nero alla cancellina bianca. Strumenti utilissimi ma che comportano l’applicazione della sanzione.
È implicito che questo comportamento senz’altro censurabile, non solo per la generale riprovazione sociale, ma per le pene previste dal Codice della Strada.
Infatti, lo stesso impianto legislativo prevede che chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004 a euro 8.017; nel caso che vi sia una falsificazione, manomissione o alterazione della targa automobilistica, ovvero utilizzo delle targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione 39804/2015 del 1.10.2015, anche la modifica di un solo carattere alfanumerico, con sistemi quali il nastro adesivo nero, incorre nella violazione del reato di cui all’art. 489 C.P. Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Il comma 2, è stato abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, esso prevedeva: “Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”
Nella sentenza si legge che secondo l’orientamento ormai consolidato dei giudici, tutte le volte in cui la falsificazione di un contrassegno è facilmente individuabile anche ad occhio nudo (cosiddetto falso grossolano), il reato non può mai scattare, e questo perché la non idoneità della condotta a generare errore nei terzi e, soprattutto, nelle forze dell’ordine non può essere mai sanzionabile. Tuttavia, in questo caso, secondo la Suprema Corte, anche se la nuova lettera è visibilmente alterata, non si tratta di un falso innocuo perché detta modifica impedisce, comunque, una immediata identificazione del veicolo. La polizia deve essere in grado, anche a distanza, di poter verificare prontamente e senza sforzi, gli estremi di ogni veicolo, a prescindere peraltro dal fatto che questo sia già in contravvenzione o meno. Si è passibili di denuncia, infatti, anche senza aver superato i limiti di velocità, ma per il semplice fatto della modifica della targa. (Fonte: La legge per tutti)
Con la sentenza in commento la Cassazione ha mutato il proprio parare rispetto a un precedente simile nel quale, invece, aveva ritenuto il reato di falso non sussistente: già, infatti, il codice della strada prevede una sanzione amministrativa per la messa in circolazione dell’auto con targa alterata. Sicché, in tale circostanza, la Corte aveva optato per l’applicazione della sola multa prevista dal codice della strada art. 100 comma 12, anziché il 489 C.P. .
Camuffare la targa è quindi, in pratica, un comportamento più diffuso di quanto sembri.
Nascondere o modificare le targhe per sfuggire ai controlli è tutto sommato, meno facile di quanto sembra ed è una pratica in uso.
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