I due nuovi decreti ministeriali introducono disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense e disciplinano le modalità e le procedure per lo svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE: COME SI SVOLGE?
Si prevede che “in un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale”.
Dunque, d’ora in avanti, nessuna “fuga di notizie” sarà più possibile.
PROVA ORALE
La prova orale sarà pubblica e dovrà durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.
Successivamente all’illustrazione della prova scritta, al candidato saranno rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell’articolo 7, comma 1.
Il candidato avrà diritto di assistere all’estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell’argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l’effettiva preparazione dello stesso.
ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE: QUALI REQUISITI?
Il decreto n. 47, in vigore a partire dal 22 aprile 2016, riporta il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”, e dispone che consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, deve verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
I detti requisiti sussistono quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
I requisiti previsti devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.
In mancanza sarà disposta la cancellazione dall’Albo. L’avvocato potrà presentare, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
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