Canone Rai: tv usata solo come pc o consolle, si paga lo stesso? Come fare per non pagare

Redazione 01/04/16
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In attesa di ricevere il primo addebito del canone Rai in bolletta a luglio 2016, sono in tanti a chiedersi se ai fini del versamento dell’imposta sulla detenzione della tv ha valore anche il semplice possesso di un apparecchio televisivo non collegato all’antenna ma semplicemente utilizzato come monitor del computer.

CANONE RAI 2016 IN BOLLETTA: COME RICHIEDERE L’ESONERO? 

TUTTE LE ISTRUZIONI PUNTO PER PUNTO LE TROVI NELLA CIRCOLARE DEL GIORNO N. 66 DEL 06.04.2016

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU ESENZIONE E MODULO DA SCARICARE PER NON PAGARE SI CONSIGLIA IL NOSTRO SPECIALE CANONE RAI 2016

CANONE RAI: TV USATA COME COMPUTER, SI DEVE PAGARE LO STESSO?

In questo caso, ai fini del pagamento del canone televisivo, non rileva l’effettiva fruizione della tv qualora sia scollegata dall’antenna, rilevando tuttavia la relativa potenzialità a ricevere trasmissioni. Ne consegue pertanto che il versamento del canone Rai scatta anche se è la stessa televisione viene semplicemente utilizzata dall’utente come monitor del pc.

CANONE RAI: TV USATA SOLO PER VEDERE DVD, SI DEVE PAGARE LO STESSO?

Le stesse precisazioni si applicano anche ai casi in cui l’apparecchio televisivo viene adoperato solo per guardare dvd e programmi via satellite.

CANONE RAI: TV USATA COME CONSOLLE PER VIDEOGIOCHI, SI DEVE PAGARE LO STESSO?

Analogo discorso anche per la tv utilizzata come consolle per i videogiochi.

In sostanza, quindi, non rilevano le modalità con cui l’apparecchio televisivo viene concretamente utilizzato nelle specifiche casistiche, bensì le modalità ‘in astratto’ con cui potrebbe essere usato.

RIASSUMENDO: QUANDO SI PAGA IL CANONE RAI?

Nei casi in cui la televisione risulti provvista di sintonizzatore atto a renderla (anche se in via del tutto astratta) idonea a ricevere i segnali dell’antenna, l’utente non può sfuggire all’obbligo di versamento del canone Rai che appunto va pagato.

QUANDO NON SI PAGA IL CANONE RAI?

Qualora, contrariamente, la tv non dovesse essere dotata di alcun sintonizzatore e di conseguenza i canali Rai venissero visti soltanto avvalendosi di strumenti diversi come, ad esempio, il web, il canone non deve essere pagato.

Il caso

A titolo esemplificativo, si tratta del caso del possesso di un maxi schermo da computer collegato online per vedere la tv in streaming. Qui, infatti, non è richiesto il pagamento di alcuna imposta.

Spetterà al soggetto titolare del contratto della luce inviare per tempo il modello di autocertificazione con cui segnalare la mancata detenzione dell’apparecchio televisivo all’Agenzia delle Entrate.

QUI TROVI IL MODELLO PER CHIEDERE L’ESENZIONE, SCADENZE E ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE

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